Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20995 - pubb. 27/12/2018
Reviviscenza della fideiussione a seguito di restituzione dei pagamenti in via transattiva
Tribunale Bologna, 02 Marzo 2018. Est. Costanzo.
Obbligazioni e contratti – Fideiussione – Cd. clausola di reviviscenza – Vessatorietà – Esclusione – Restituzione in via transattiva delle somme percepite dal creditore – Applicabilità della reviviscenza – Affermazione
Alla clausola di reviviscenza della fideiussione non si attaglia la qualificazione di clausola vessatoria.
Un’interpretazione di buona fede della clausola porta a ritenere compresa nel campo d’applicazione anche l’ipotesi, alternativa all’accoglimento in sede giudiziale della domanda ex art.67 L.F. (e certo favorevole al fideiussore) di somma restituita a seguito di transazione.
[Nella fattispecie, la banca, convenuta dal curatore del fallimento della società cliente per la restituzione del pagamento eseguito dalla società già in stato d’insolvenza, aveva restituito parte della somma percepita a seguito di accordo transattivo con il fallimento, pretendendo poi dal fideiussore il pagamento della medesima somma restituita.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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