Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20964 - pubb. 19/12/2018

Contratto di mutuo con quietanza eterologa rispetto all’atto notarile inidoneo a supportare l’esecuzione forzata e necessario travolgimento dei successivi interventi seppur titolati

Tribunale Lanciano, 28 Settembre 2018. Est. Sacco.


Contratto di mutuo – Erogazione solo al verificarsi di condizioni future ed eventuali – Assenza d’una quietanza in forma solenne che attesti l’erogazione – Efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – Esclusione – Nullità originaria dell’intera procedura esecutiva e travolgimento dei successivi interventi quantunque titolati – Sussiste



Ai fini dell’attitudine ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare, attraverso l’interpretazione del contratto integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e se entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 27 agosto 2015, n. 17194).

Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale la somma mutuata, sebbene successivamente quietanzata in forma eterologa rispetto all’atto notarile, venga trattenuta già con lo stesso contratto presso la stessa banca la quale si riserva l’erogazione all’esito della verifica positiva dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, sicché la somma mutata non è immediatamente ed attualmente disponibile per il mutuatario.

Deve ritenersi che un siffatto atto notarile, seguito da una quietanza non avente la necessaria forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c.,  non documenti con autosufficienza né la consegna materiale del denaro né il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte dei mutuatari.

L’inettitudine ad avere efficacia di titolo esecutivo è genetica ed originaria, per cui, alla luce di Cass. Civ. SS.UU., sentenza 7 gennaio 2014, n. 61, la caducazione ex tunc del titolo travolge l’intera procedura, senza che possa rilevare la presenza di creditori intervenuti quantunque titolati. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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