Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20885 - pubb. 05/12/2018

Fine vita: inammissibili gli interventi del Centro Studi 'Rosario Livatino', della libera associazione di volontariato 'Vita è' e del Movimento per la vita italiano

Corte Costituzionale, 16 Novembre 2018, n. 207. Est. Modugno.


 



Rilevato che, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d'assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018 (r.o. n. 43 del 2018), hanno depositato atto di intervento il Centro Studi "Rosario Livatino", la libera associazione di volontariato "Vita è" e il Movimento per la vita italiano, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore;

che, la libera associazione di volontariato "Vita è" ha, altresì, depositato memoria in data 26 settembre 2018.

Considerato che le associazioni sopra indicate non rivestono la qualità di parti del giudizio principale;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, le ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 e n. 134 del 2013), la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 29 del 2017, n. 286 e n. 243 del 2016);

che il presente giudizio - che ha ad oggetto l'art. 580 del codice penale, nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio «a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio», nonché nella parte in cui punisce tali condotte con la medesima pena prevista per l'istigazione al suicidio - non sarebbe destinato a produrre, nei confronti delle associazioni intervenienti, effetti immediati, neppure indiretti;

che, pertanto, esse non sono legittimate a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e del Movimento per la vita italiano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale