Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20763 - pubb. 10/11/2018

Determinazione da parte del P.M. delle modalità di effettuazione delle intercettazioni ambientali

Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Luglio 2018, n. 19041. Est. Virgilio.


Magistratura - Illecito disciplinare del P.M. - Determinazione delle modalità di effettuazione delle intercettazioni ambientali - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie



Non costituisce provvedimento abnorme quello con il quale, in tema di intercettazioni ambientali, il magistrato del P.M. indichi alla polizia giudiziaria regole di condotta sulle modalità di intrusione nei luoghi destinati all'attività di captazione in quanto, pur incidendo su atti materiali rientranti nella contingente valutazione della polizia, esse non formano oggetto di alcun divieto per il magistrato che può, dunque, dettare quelle indicazioni nell'esercizio della sua discrezionalità. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del C.S.M. che aveva assolto il magistrato del P.M. che, nel disporre un'intercettazione ambientale sull'automobile dell'indagato, aveva autorizzato la p.g. a compiere ogni atto necessario all'installazione degli apparati tecnici e, in particolare, a simulare l'illecita sottrazione dell'auto dell'indagato e il successivo rinvenimento della stessa). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente di Sezione -

Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -

Dott. GRECO Antonio - Consigliere -

Dott. TRIA Lucia - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1.1. Con sentenza n. 60 del 2017, depositata il 13 giugno 2017, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha assolto il dott. M.A., all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di *, dall'illecito disciplinare ascrittogli "per essere rimasto escluso l'addebito".

Il dott. M. era stato incolpato dell'illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. ff), per aver adottato, nella detta qualità, un provvedimento non previsto dalle norme vigenti, poichè, "nel disporre l'intercettazione ambientale di cui al decreto del 19 gennaio 2011, autorizzava i delegati carabinieri della compagnia di * "a compiere ogni atto che si renda necessario all'installazione degli apparati tecnici e, in particolare, a simulare l'illecita sottrazione dell'auto dell'indagato e il successivo rinvenimento della stessa", così consentendo il compimento di attività anomale che non rientravano nei suoi poteri e - se realizzate sarebbero state perfino criminose".

1.2. La Sezione disciplinare - premesso che al pubblico ministero è consentito indicare le modalità di attuazione dell'attività di intercettazione e che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di ** aveva, con ordinanza di archiviazione, escluso che la condotta dell'incolpato integrasse il delitto di abuso d'ufficio - ha ritenuto che il citato invito rivolto ai carabinieri aveva indubbiamente circoscritto il raggio di intervento della polizia giudiziaria ed era stato dettato, come emergeva dalle dichiarazioni rese da un teste e dalle memorie difensive, da una tale preoccupazione, a causa di tensioni esistenti con un maresciallo dei carabinieri, e non aveva avuto lo scopo di istigare la commissione di attività illecite.

Ha aggiunto che il provvedimento non è idoneo a integrare l'illecito contestato non potendo essere qualificato come un atto abnorme, in quanto è espressamente previsto dalle norme vigenti, e l'indicazione di simulare l'illecita sottrazione dell'autovettura può al più costituire una inesattezza tecnico-giuridica, come tale non suscettibile di sindacato in sede disciplinare.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Il dott. M.A., nell'imminenza dell'udienza, ha depositato "memoria di costituzione", tramite difensore munito di procura speciale in calce all'atto.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il Procuratore generale denuncia, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la "mancanza della motivazione" della sentenza impugnata, la quale si risolverebbe in una serie di affermazioni apodittiche.

Il motivo è infondato, essendo la pronuncia idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata.

2.1. Col secondo motivo è denunciata la violazione di legge per errata applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. ff).

Osserva il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di intercettazioni ambientali, in primo luogo non è compito del pubblico ministero stabilire regole di condotta circa le modalità di intrusione nel luogo destinato alla collocazione degli strumenti di captazione (trattandosi di una sequenza di atti materiali che competono alla polizia giudiziaria come organo esecutivo); in secondo luogo, al fine di operare un equo bilanciamento tra interessi privati e pubblici di rilevanza costituzionale, l'intrusione deve rispondere a rigorosi criteri di necessità e proporzionalità (ai quali è conforme la sola intrusione nel domicilio).

Ne consegue che, nella fattispecie, l'incolpato, avendo autorizzato la simulazione di un furto (ed anzi il furto tout court), ha ampliato e non circoscritto il raggio d'azione della p.g., consentendo la lesione di diritti altrui oltre i confini dettati dai criteri anzidetti e così compiendo un atto di contenuto abnorme.

2.2. Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. ff), prevede che costituisce illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, per quanto qui interessa, "l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti", cioè i provvedimenti abnormi, in quanto, appunto, adottati al di fuori dell'ordinamento processuale (oppure che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichino al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite: cfr., da ult., Cass. pen. n. 32142 del 2017, che richiama Cass. Sez. U. pen. n. 26 del 2000). Ed è da condividere la tesi del ricorrente secondo cui un provvedimento, sia pur tipico dal punto di vista strutturale, può assumere i connotati della abnormità in ragione del suo contenuto (o del suo aspetto funzionale, allorchè determini la stasi del processo: cfr. giurisprudenza penale citata).

Ciò premesso, e venendo al caso di specie, deve innanzitutto rilevarsi che, in tema di intercettazioni ambientali, se è vero che non è compito del pubblico ministero indicare alla polizia giudiziaria regole di condotta sulle modalità di intrusione nei luoghi destinati all'attività di captazione - trattandosi di atti materiali rientranti nella contingente valutazione, dinamica e imprevedibile, della stessa p.g. (da ult., Cass. pen. n. 39403 del 2017) -, ciò, tuttavia, non significa che una tale indicazione non sia consentita, sia cioè oggetto di un divieto, ben potendo il magistrato provvedere ad esprimerla, nell'esercizio della sua discrezionalità.

In secondo luogo, non può non essere considerato che la Sezione disciplinare ha affermato, sulla base delle dichiarazioni di un teste e delle memorie difensive, che il provvedimento dell'incolpato era stato dettato dalla preoccupazione di "circoscrivere le iniziative estemporanee della Polizia giudiziaria a causa delle tensioni esistenti con il M.llo S., e non di istigare o di accentuare la commissione di attività illecite da parte dei carabinieri delegati sviando quindi l'atto dalla sua funzione tipica".

Trattasi di un accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito sulla base delle risultanze probatorie, come tale da censurare, in ipotesi, per motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, in base al testo del provvedimento o ad altri atti del processo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ciò che non è avvenuto nella specie, in cui il ricorrente ha denunciato, come si è visto al par. 1, la mancanza assoluta della motivazione.

Il giudice disciplinare ha valutato la condotta addebitata all'incolpato nel quadro di un particolare contesto fattuale, che lo ha condotto a svilirne la effettiva portata (risulta, peraltro, dall'ordinanza del GIP presso il Tribunale di ** sopra citata che la modalità indicata nel decreto in esame non è stata mai posta in essere).

In conclusione, la qualificazione, operata dal giudice a quo, del provvedimento oggetto di incolpazione come atto non abnorme si sottrae alle censure esposte, con conseguente rigetto del ricorso.

3. Non vanno adottate statuizioni sulle spese, non potendo esserne destinatario il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione (tra altre, Cass., Sez. U., 9/3/2005, n. 5079).

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018.