Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20722 - pubb. 02/11/2018
È annullabile la sanzione disciplinare comminata senza convocare il lavoratore che ne abbia fatto espressa richiesta
Tribunale Cassino, 08 Ottobre 2018. G.O.P. Giuditta Di Cristinzi.
Lavoro – Subordinato – Sanzione disciplinare – Richiesta di audizione comunicata dal lavoratore – Applicazione della sanzione in mancanza di audizione – Annullabilità – Sussiste
Il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato ove quest’ultimo ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte.
[Nella fattispecie, il datore di lavoro convocava per l’audizione l’organizzazione sindacale del lavoratore, senza inoltrare alcuna comunicazione di convocazione al lavoratore stesso.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.03.2017, il sig. GGGVVV si rivolgeva al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stato assunto alle dipendenze della FFF RZ s.r.l. presso l’unità di Formia, in qualità di Operatore ecologico, inquadrato al livello 2, parametro A del CCNL Nettezza Urbana Aziende Private, Terziario; di aver ricevuto, con missiva a.r. del 25.07.2016 da parte della Società, comunicazione circa l’avvio di un procedimento disciplinare a suo carico in quanto “il giorno 22.07.2016 alle ore 7,45 è stato sorpreso dal Dr. RR RR alla stazione di Formia senza giubbotto catarinfrangente smanicato” ed essere stato invitato a fornire le sue giustificazioni; che con missiva del 02.08.2016, per il tramite della organizzazione sindacale USB lo stesso chiedeva di essere sentito oralmente per riferire sui fatti contestati; che la società resistente, con missiva datata 14.09.2016, invitava la sola organizzazione sindacale USB a comparire all’incontro fissato per il giorno 20.09.2016 senza che gli venisse inoltrata alcuna comunicazione di convocazione per l’audizione orale; che con missiva a.r. del 28.10.2016, gli veniva comunicata l’applicazione della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, da scontare il giorno 14.11.2016; che tale sanzione disciplinare veniva osservata nel mese di novembre 2016 con trattenuta sulla busta paga dell’importo di € 64,18; che in data 01.01.2017 cessava il servizio per aver raggiunto i requisiti per il pensionamento.
Tanto premesso, chiedeva dichiarare l’illegittimità e/o nullità e/o infondatezza della sanzione disciplinare della sospensione di un giorno inflittagli con il provvedimento del 28.10.2016 e, per l’effetto, annullare la sanzione disciplinare impugnata e condannare parte resistente al pagamento della retribuzione corrispondente, con rivalutazione ed interessi dal dovuto fino al dì del soddisfo. Con vittoria di spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la società FFF RZ s.r.l., contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto in quanto del tutto infondato ed erroneo.
Alla prima udienza la società resistente chiedeva l’ammissione delle prove articolate nella comparsa di costituzione e risposta. A scioglimento della riserva assunta, il giudice non ammetteva le prove per interpello e per testi, ordinava alla società FFF RZ s.r.l. l’esibizione in giudizio del rapporto redatto dal dr. RR RR. Alla successiva udienza il Giudice fissava temine per il deposito di note autorizzate sino a 20 giorni prima dell’udienza e rinviava la causa per la discussione.
All’udienza dell’8 ottobre 2018, udita la discussione delle parti, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.
Motivi della decisione
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.
Il ricorrente riceveva raccomandata a.r. datata 25.07.2016, con la quale gli veniva comunicato l’avvio di un procedimento disciplinare a suo carico per essere stato sorpreso, in data 22.07.2016, dal dr. RR (amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società resistente) al lavoro senza giubbetto catarifrangente.
Prontamente, per il tramite della organizzazione sindacale USB, chiedeva di essere sentito oralmente per riferire sui fatti contestati. La società resistente, pertanto, inviava alla sola organizzazione sindacale invito a comparire ad un incontro fissato per il giorno 20.09.2016 senza inoltrare alcuna comunicazione di convocazione al ricorrente. Il sig. GGG, lamentava, quindi, l’illegittimità del provvedimento irrogatogli a causa di tale omessa convocazione, nonostante avesse richiesto di essere sentito personalmente.
Al riguardo, è doveroso fare delle precisazioni.
Il ricorrente, a seguito del ricevimento della comunicazione circa l’avvio di un procedimento disciplinare a suo carico, si rivolgeva all’organizzazione sindacale USB la quale, a sua volta, chiedeva semplicemente “una audizione per le controdeduzioni di merito” (all. 3 di parte ricorrente). Tale richiesta veniva sottoscritta unicamente dall’organizzazione sindacale senza alcuna firma di ratifica da parte del lavoratore né l’indicazione di un mandato dello stesso a farsi assistere dall’organizzazione sindacale stessa. Oltre a ciò, il ricorrente, nelle deduzioni fatte nel proprio ricorso introduttivo, sottolineava l’inidoneità dell’abbigliamento da lavoro nel periodo estivo, già oggetto di diversi incontri sindacali ai quali lo stesso sig. GGG aveva partecipato quale RSU della USB e responsabile dei lavoratori per la sicurezza.
Dunque, solo da tali verbali di riunione sindacale e da quanto affermato nel ricorso introduttivo, può ipotizzarsi una sorta di mandato conferito all’organizzazione sindacale e, di conseguenza, una presumibile conoscenza circa la comunicazione del giorno di audizione.
In tema la L. 300/70, in tema di sanzioni disciplinari, all’art. 7, comma 2 e 3, prevede che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”.
Recentemente, la Corte di Cassazione con sentenza n. 11895/2017, nel seguire e condividere l’orientamento espresso già in altre pronunce, afferma che “il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato il quale, ancorché abbia inviato una compiuta difesa scritta, ne abbia fatto espressa richiesta (vedi Cassazione 26/10/2010 n. 21899), allorquando tale volontà sia comunicata in termini univoci”. Sempre in tale pronuncia, la Corte ribadisce, come principio di diritto, che “il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato ove quest’ultimo ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 comma 5, di giustificazioni scritte.”
Nel caso che ci riguarda, l’organizzazione sindacale in nome e per conto del ricorrente chiedeva l’audizione per le controdeduzioni di merito. Inoltre non è chiara la lettera del provvedimento disciplinare inoltrata al ricorrente, nella quale si legge che “benché avesse richiesto di essere sentito e non essendosi presentato alla convocazione né aver nel contempo presentato giustificazioni e/o richiesto di essere sentito verbalmente”.
Circa la violazione del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, bisogna precisare che il CCNL Nettezza Urbana Aziende Private all’art. 72 prevede che “entro 30 giorni lavorativi dalla data di acquisizione delle giustificazioni del dipendente ai sensi del comma 8 (…) l’azienda conclude l’istruttoria e motiva, per iscritto, all’interessato l’irrogazione dello specifico provvedimento disciplinare tra quelli di cui al comma 1, lettere b, c, d, e, f. Decorso tale termine, l’azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo.”
Per tali motivi il ricorso va accolto.
La regolazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. annulla la sanzione disciplinare irrogata e impugnata con ogni conseguenza di legge;
3. condanna la società resistente in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite liquidate in €.800,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Cassino, 8 ottobre 2018
Il GOP
Dott. avv. Giuditta Di Cristinzi