Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20698 - pubb. 30/10/2018

Insider trading e prova per presunzioni

Appello Torino, 04 Luglio 2018. Est. Tiziana Maccarrone.


Sanzioni Consob – Garanzie del giusto processo – Violazione – Insussistenza

Sanzioni Consob – Insider trading secondario – Prova per presunzioni – Necessità che il ragionamento presuntivo sia espresso in termini di consequenzialità sufficiente – Assenza



In tema di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della Convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale. (Eva Desana) (riproduzione riservata)

Gli elementi valorizzati dalla Consob al fine di fondare un ragionamento presuntivo volto a provare il passaggio di un’informazione privilegiata dal preteso insider primario al preteso insider secondario debbono essere caratterizzati da conseguenzialità sufficiente, anche alla stregua di canoni di ragionevole probabilità. Conseguentemente va annullata la Delibera Consob che abbia ritenuto accertato l’illecito valorizzando elementi noti non sufficienti a fondare un siffatto ragionamento presuntivo. (Eva Desana) (riproduzione riservata)


Segnalazione dello Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati


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