Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2068 - pubb. 12/03/2010

Grey market ed indeterminatezza dell’oggetto della negoziazione

Tribunale Palermo, 14 Gennaio 2010. Est. Paola Proto Pisani.


Intermediazione finanziaria – Grey market – Nullità dell’ordine per indeterminatezza dell’oggetto.



L’ordine di acquisto emesso nella fase del cd. grey market, prima dell’emissione del titolo negoziato (nelle specie obbligazioni Cirio Hld), deve ritenersi nullo per violazione dell’art. 1346 codice civile per indeterminatezza dell’oggetto ove non riporti l’indicazione di alcun riferimento alla società emittente, alla sua nazionalità lussemburghese e sia altresì mancante del codice ISIN oltre che dell’indicazione che la negoziazione aveva luogo al grey market. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gaia Matteini


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