Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2057 - pubb. 08/03/2010

Azione di responsabilità dei creditori sociali e successione delle leggi nel tempo

Tribunale Nola, 25 Giugno 2009. Est. Quaranta.


Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori – Azione dei creditori sociali – Modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario – Applicazione delle norme ratione temporis – Criteri – Condizioni.



In tema di azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti di amministratori di società a responsabilità limitata, al fine di stabilire se, ratione temporis, al singolo caso debba essere applicata la disciplina introdotta dalla riforma del diritto societario ovvero quella precedentemente in vigore, si dovrà tener conto del fatto che il primo comma dell’originario art. 2394 codice civile attribuiva ai creditori sociali un vero e proprio diritto sostanziale e non una semplice legittimazione ad agire, con la conseguenza che si dovrà tener presente quanto affermato da Cass., Sez. lav., 28 settembre 2002, n. 14073: “Il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. In materia previdenziale, in particolare, nel caso in cui si verifichi una successione di leggi, la nuova legge, mentre non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione previdenziale, le cui condizioni di esistenza restano definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittimamente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fatto generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggono nel tempo successivo alla sua entrata in vigore. – Fonte CED” (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di non dover applicare le norme introdotte dalla riforma del diritto societario in quanto i comportamenti rilevanti per la valutazione della responsabilità degli amministratori ed i relativi effetti dannosi si erano consumati in epoca precedente la novella). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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