Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20513 - pubb. 22/09/2018
Risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni: la vendita dei beni a prezzi inferiori a quelli ipotizzati nel piano non è sufficiente a determinare la risoluzione del concordato
Tribunale Rimini, 25 Giugno 2018. Pres., est. Francesca Miconi.
Concordato preventivo – Domanda di risoluzione – Presupposti
Nel concordato con cessione dei beni la risoluzione può essere pronunciata non già quando la somma ricavata dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento della percentuale prospettata, dato che il debitore si libera appunto con la cessione dei beni (Cass.2014/6022), bensì quando sia venuta completamente meno la funzione stessa del concordato, essendo le somme ricavabili dalla liquidazione del tutto insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare i creditori chirografari anche in minima parte ed a pagare integralmente i privilegiati (in tal senso, Cass. 2015/4398; Cass. 2011/13446; Cass. 2010/7942).
(Fattispecie in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risoluzione del concordato preventivo con cessione di beni ritenendo insufficiente il mancato rispetto dei tempi di liquidazione, e quindi di pagamento, ipotizzati nel piano, prevedendo la proposta l’adempimento complessivo dei pagamenti entro quattro anni dall’omologazione, non ancora decorsi). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ In generale
Concordato con cessione dei beni - ∙ Rilevanza della soglia minima di pagamento dei creditori chirografari
Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
mancini@studiotmr.it
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