Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2051 - pubb. 04/03/2010

Operazione inadeguata, forma e nullità ex art. 1418 cod. civ.

Tribunale Ferrara, 28 Gennaio 2010. Est. Anna Ghedini.


Intermediazione finanziaria – Omesso adeguamento del contratto quadro – Nullità sopravvenuta – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Operazione inadeguata – Forma dell’avvertimento – Requisito di validità del contratto – Violazione – Nullità.



E’ affetto da nullità sopravvenuta il contratto quadro che non sia stato adeguato ai requisiti imperativi imposti da leggi intervenute dopo la sua stipulazione e tale situazione di invalidità incide sugli sviluppi successivi del programma di investimento con particolare riferimento agli ordini di negoziazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’obbligo dell’intermediario, previsto dall’art. 29 del reg. Consob n. 11522/1998, di avvertire in forma scritta (o su supporto magnetico) il cliente dell’inadeguatezza dell’operazione non è una semplice regola di comportamento, ma costituisce una vera e propria regola di validità del contratto di acquisto di strumenti finanziari, la cui violazione comporta la nullità del singolo ordine di acquisto ai sensi dell’art. 1418, comma 1, codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giovanni Franchi


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