Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20275 - pubb. 26/07/2018

Termine per il deposito e contenuto dell’istanza per la prosecuzione della procedura esecutiva sospesa

Tribunale Pordenone, 05 Aprile 2018. Est. Petrucco Toffolo.


Esecuzione forzata - Sospensione - Istanza per la prosecuzione - Termine



I creditori possono depositare istanza per la prosecuzione della procedura sospesa ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. in ogni momento successivo al deposito dell'ordinanza che ha disposto la sospensione e fino a dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione.

L’istanza non richiede formule sacramentali, essendo necessario soltanto che il creditore manifesti la volontà che l’esecuzione riprenda il suo corso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale