Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20148 - pubb. 11/07/2018

Associazione temporanea di professionisti, contratti pubblici e rilevanza delle pattuizioni interne

Tribunale Crotone, 21 Giugno 2018. Est. Albenzio.


Associazione temporanea di professionisti - Contratti pubblici - Rilevanza delle pattuizioni interne



L'associazione temporanea tra professionisti si caratterizza, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, da un vincolo associativo occasionale, temporaneo e limitato, costituito in vista dell'aggiudicazione e dell'esecuzione di opere pubbliche concesse in appalto, nel cui ambito non si realizza un centro autonomo di interessi, in quanto i singoli partecipanti conservano la loro individualità, pur assumendo un rapporto di tipo unitario con la stazione appaltante, mediante il conferimento di un mandato collettivo alla c.d. capogruppo (Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; Cass. 17 ottobre 2008, n. 25368; Cass. 17 settembre 2005, n. 18441; Cass. 30 gennaio 2003, n. 1396).

La ratio sottesa a tale configurazione del raggruppamento temporaneo tra professionisti attiene, dal punto di vista della pubblica amministrazione, all’esigenza di garantire il principio di trasparenza nell’appalto, di talché la stazione appaltante viene posta preventivamente nelle condizioni di conoscere i singoli partecipanti alla gara facenti parte del raggruppamento unitario e, tramite la conoscenza dell’atto costitutivo del raggruppamento, le singole quote di partecipazione, sul piano tecnico ed economico, facenti capo a ciascun associato, onde poter desumere, ai fini dell’aggiudicazione, non soltanto l’apporto tecnico di ciascuno dei partecipanti ma anche l’incidenza economica del compenso pattuito nel contratto di appalto nella ripartizione interna dell’associazione dei professionisti e a favore di ciascuno dei partecipanti.
In ragione della suddetta evidenziata autonomia ed individualità di ciascun partecipante, il rapporto formalmente stipulato con la capogruppo costituisce, nella sostanza, un rapporto contrattuale stipulato dalla Pubblica Amministrazione con ciascuno dei professionisti associati atteso che il rapporto di mandato collettivo sotteso al raggruppamento temporaneo di imprese non crea un fenomeno societario.
Alla luce di ciò appare evidente la rilevanza e l’incidenza, nel contratto di appalto pubblico stipulato, delle pattuizioni interne al rapporto di mandato, ove espressamente richiamato l’atto costitutivo nel contratto stipulato.
 
Ciò si sostanzia, sul piano economico, nella circostanza che la pattuizione di un compenso nel contratto di appalto sia da intendersi riferito a ciascuno dei professionisti partecipanti nel rispetto delle quote interne di ripartizione fissate nel contratto costitutivo del raggruppamento temporaneo, indipendentemente dall’effettiva attività svolta da ciascuno.
 
Ove, di contro, il compenso unitario corrisposto in corrispondenza dell’attività svolta non seguisse la ripartizione interna prevista nell’atto costitutivo, verrebbe irrimediabilmente leso il consolidato principio dell'immodificabilità del prezzo nell'appalto pubblico, più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass., 13 maggio 1997, n. 4181; Cass., 14 novembre 2003, n. 17199; Cass., Sez. un., 5 aprile 2007, n. 8519; Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 447).
L’applicabilità del suddetto principio, con specifico riferimento al raggruppamento temporaneo di imprese, implica che, nelle misura in cui, per le ragioni sopra evidenziate, la regolamentazione dei rapporti interni che nascono dal conferimento di un mandato collettivo interferisce con il contratto concluso con la pubblica amministrazione, la modifica della ripartizione interna del compenso, confliggerebbe con il principio di inefficacia di accordi modificativi delle prestazioni contrattuali successivi alla conclusione del negozio quando le posizioni, sia economiche che tecniche, sono ormai cristallizzate (ex multis TAR n. 7848/2008; C. 7287/1977). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Marcello Sicchi


TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE I CIVILE -

SENTENZA N. 788 del 21.6.2018

G.I. Dott. A. ALBENZIO

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.M. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (*) con il quale il Tribunale di Crotone aveva ingiunto il pagamento, in favore di N.L., di euro 10990,25, oltre interessi e spese del monitorio.

Ha dedotto, in fatto, che, in data 26.01.2004, era stato stipulato atto costitutivo di un’associazione temporanea di professionisti, con capogruppo mandatario l’ing. S.M. e con mandanti l’ing. B.C., l’arch. N.G., l’ing. N.C. e l’arch. N.L., quest’ultimo associato in qualità di “giovane professionista”.

Ha dedotto che tale raggruppamento temporaneo era stato costituito al fine di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune (*) per la progettazione del complesso termale in località (*).

Ha dedotto che in tale atto costitutivo era stato previsto all’odierno opposto una quota di partecipazione corrispondente al 12%.

Ha dedotto che, ad esito dell’aggiudicazione e della stipula del contratto di appalto, l’arch. L., pur avendo sottoscritto l’atto costitutivo, non avrebbe in concreto svolto alcuna attività di partecipazione ai lavori commissionati e non avrebbe pertanto svolto alcuna effettiva attività di progettazione.

Ha pertanto ritenuto, in diritto, insussistente il diritto di credito vantato dall’originario ingiungente.

Si è costituito in giudizio N.L. contestando quanto ex adverso dedotto.

Ha dedotto che dell’importo corrisposto all’associazione temporanea di professionisti non sarebbe stato corrisposto alcunché all’odierno opposto, in violazione delle pattuizioni contenute nell’atto costitutivo, rilevando che, in virtù della sua qualifica di “giovane professionista” e quindi della sua partecipazione all’associazione, era stata resa possibile la partecipazione dell’ATP alla gara.

La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

L’opposizione è infondata.

Non merita accoglimento la deduzione di parte opponente in merito all’asserita insussistenza di un diritto di credito dell’odierno opposto discendente dalla mera partecipazione al raggruppamento temporaneo di professionisti, in difetto di svolgimento di un’effettiva attività professionale.

Secondo parte opponente, invero, non vi sarebbe alcuna automatica coincidenza tra la quota di partecipazione espressamente prevista nell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo per ciascun associato e la quota di distribuzione agli utili percepiti in conseguenza del contratto di appalto stipulato.

Tali argomentazioni difensive, tuttavia, appaiono prive di pregio, in quanto contrastanti con gli elementi essenziali dell’associazione temporanea di professionisti.

Si rammenta infatti che tale istituto si caratterizza, secondo l’insegnamento consolidato della Suprema Corte, da un vincolo associativo occasionale, temporaneo e limitato, costituito in vista dell'aggiudicazione e dell'esecuzione di opere pubbliche concesse in appalto, nel cui ambito non si realizza un centro autonomo di interessi, in quanto i singoli partecipanti conservano la loro individualità, pur assumendo un rapporto di tipo unitario con la stazione appaltante, mediante il conferimento di un mandato collettivo alla c.d. capogruppo (Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; Cass. 17 ottobre 2008, n. 25368; Cass. 17 settembre 2005, n. 18441; Cass. 30 gennaio 2003, n. 1396).

La ratio sottesa a tale configurazione del raggruppamento temporaneo tra professionisti attiene, dal punto di vista della pubblica amministrazione, all’esigenza di garantire il principio di trasparenza nell’appalto, di talché la stazione appaltante viene posta preventivamente nelle condizioni di conoscere i singoli partecipanti alla gara facenti parte del raggruppamento unitario e, tramite la conoscenza dell’atto costitutivo del raggruppamento, le singole quote di partecipazione, sul piano tecnico ed economico, facenti capo a ciascun associato, onde poter desumere, ai fini dell’aggiudicazione, non soltanto l’apporto tecnico di ciascuno dei partecipanti ma anche l’incidenza economica del compenso pattuito nel contratto di appalto nella ripartizione interna dell’associazione dei professionisti e a favore di ciascuno dei partecipanti.

Ed invero, in ragione della suddetta evidenziata autonomia ed individualità di ciascun partecipante, il rapporto formalmente stipulato con la capogruppo costituisce, nella sostanza, un rapporto contrattuale stipulato dalla Pubblica Amministrazione con ciascuno dei professionisti associati atteso che il rapporto di mandato collettivo sotteso al raggruppamento temporaneo di imprese non crea un fenomeno societario.

Alla luce di ciò appare evidente la rilevanza e l’incidenza, nel contratto di appalto pubblico stipulato, delle pattuizioni interne al rapporto di mandato, ove espressamente richiamato l’atto costitutivo nel contratto stipulato.

Ciò si sostanzia, sul piano economico, nella circostanza che la pattuizione di un compenso nel contratto di appalto sia da intendersi riferito a ciascuno dei professionisti partecipanti nel rispetto delle quote interne di ripartizione fissate nel contratto costitutivo del raggruppamento temporaneo, indipendentemente dall’effettiva attività svolta da ciascuno.

Ove, di contro, il compenso unitario corrisposto in corrispondenza dell’attività svolta non seguisse la ripartizione interna prevista nell’atto costitutivo, verrebbe irrimediabilmente leso il consolidato principio dell'immodificabilità del prezzo nell'appalto pubblico, più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass., 13 maggio 1997, n. 4181; Cass., 14 novembre 2003, n. 17199; Cass., Sez. un., 5 aprile 2007, n. 8519; Corte cost., 28 dicembre 2006, n. 447).

L’applicabilità del suddetto principio, con specifico riferimento al raggruppamento temporaneo di imprese, implica che, nelle misura in cui, per le ragioni sopra evidenziate, la regolamentazione dei rapporti interni che nascono dal conferimento di un mandato collettivo interferisce con il contratto concluso con la pubblica amministrazione, la modifica della ripartizione interna del compenso, confliggerebbe con il principio di inefficacia di accordi modificativi delle prestazioni contrattuali successivi alla conclusione del negozio quando le posizioni, sia economiche che tecniche, sono ormai cristallizzate (ex multis TAR n. 7848/2008; C. 7287/1977).

Orbene, nel caso di specie, all’art 3 dell’atto costitutivo dell’associazione temporanea, i professionisti hanno espressamente previsto “di essere d’accordo di ripartire, in caso di aggiudicazione, le seguenti quote di compensi professionali…” con la percentuale del 12% dei compensi in favore dell’odierno opposto.

A fronte di tale ripartizione interna, il contratto di appalto stipulato con l’associazione temporanea, successivamente all’aggiudicazione, ha espressamente conferito l’incarico a quest’ultima “secondo le indicazioni contenute nell’atto di costituzione dell’A.T.P. sopra richiamata”.

Ne consegue che il compenso unitario espressamente pattuito, ai sensi degli artt. 7 e 8, relativo alla progettazione e previa presentazione di regolare fattura, andrà ripartito a livello interno secondo le quote sopra indicate, senza alcuna arbitraria e successiva valutazione del professionista capogruppo in merito all’effettiva attività svolta dall’odierno opposto, che, per le ragioni sopra evidenziate, si sostanzierebbe in una non consentita novazione della costituzione del raggruppamento, successiva non solo all’offerta, ma persino all’aggiudicazione, in palese violazione del divieto di formazione di un raggruppamento concomitante o successivo all’aggiudicazione.

Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che, ad esito dell’aggiudicazione dell’appalto e successivamente alla presentazione di regolari fatture (n. (*) di complessivi euro 91.585,43), al fine di eseguire i lavori di progettazione per la costruzione di un nuovo lotto funzionale del complesso termale in località (*), come da pattuizioni contrattuali sopra indicate, sia stato corrisposto, come da mandato n. 1003 e 1005, l’importo complessivo di euro 91.585,43, con conseguente diritto di credito dell’odierno opposto, per la quota di partecipazione pari al 12% sopra indicata, pari a euro 10.990,25.

Ne consegue che, alla luce di tutto quanto testé dedotto, risulta fondata la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio.

La liquidazione delle spese segue la soccombenza.

 

p.q.m.

il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Conferma il decreto ingiuntivo n. (*), di cui dichiara l’esecutorietà

- Condanna S.M. a rifondere a N.L. le spese di lite che liquida in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge..