Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20107 - pubb. 05/07/2018
Il termine per l’opposizione di terzo revocatoria contro la sentenza ex art. 2932 c.c. decorre dalla data del passaggio in giudicato
Tribunale Livorno, 12 Aprile 2018. Est. Pastorelli.
Opposizione di terzo cd. revocatoria – Avverso sentenza ex art. 2932 c.c. – Decorrenza del termine impugnatorio – Dalla data di esecutività della sentenza – Affermazione – Rilevanza del mancato intervento del terzo nel giudizio ex art.2932 c.c. – Esclusione – Effetti della sentenza – Necessità di pronuncia interamente caducatoria – Non sussiste
Essendo l’opposizione di terzo revocatoria un mezzo di impugnazione straordinaria, essa è proponibile solo avverso le sentenze passate in giudicato o comunque avverso le sentenze esecutive, per cui il termine impugnatorio di trenta giorni non può iniziare a decorrere dalla data di pubblicazione di una sentenza non immediatamente esecutiva, quale la pronuncia costitutiva ex art.2932 c.c.
Nel giudizio instaurato dal promissario acquirente per l’adempimento dell’obbligo di concludere un contratto definitivo di compravendita, il creditore del promissario venditore, al fine di paralizzare gli effetti depauperativi dell’emananda pronuncia, è legittimato a svolgere intervento ma non è obbligato a intervenire, potendo sempre agire, dopo l’emanazione della sentenza, ex art.404, comma 2, c.p.c.
Gli effetti dell’opposizione di terzo devono essere parametrati in ragione del perseguimento dell’obiettivo di evitare che il terzo subisca un danno ingiusto dalla sentenza: se per evitare il pregiudizio è sufficiente che la sentenza venga dichiarata inefficace nei suoi confronti sarà questa la pronuncia che dovrà essere emessa in accoglimento dell’opposizione, dovendosi, invece, procedere ad una pronuncia interamente caducatoria solo ove il terzo non sarebbe garantito dalla mera dichiarazione di inefficacia della sentenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marcella Neri
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