Deontologia
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20077 - pubb. 30/06/2018
Incompatibilità tra magistrati e professionisti: nomina a consulente di professionista con risalente frequentazione
Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Aprile 2018, n. 9156. Est. Chindemi.
Magistratura - Illecito disciplinare - Nomina a consulente di professionista con risalente frequentazione
Magistratura - Illecito disciplinare - Nomina di consulenti non iscritti all'albo del tribunale - Esigenze relative alla giurisdizione
Commette illecito disciplinare il magistrato che affida numerosi incarichi al commercialista con il quale intrattiene un rapporto di risalente frequentazione pranzando con lo stesso al bar del tribunale, esprimendo a un collega apprezzamenti e fiducia nei riguardi del citato consulente, palesando una certa consuetudine con il medesimo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La nomina di consulenti non iscritti all'albo del tribunale nella cui circoscrizione di svolge il giudizio non configura gli estremi di una violazione disciplinare ascritta qualora sia collegata alle esigenze relative alla giurisdizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Primo Presidente f.f. -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, con sentenza in data 8/6/2017, comminava alla dott.ssa X., giudice presso il Tribunale di *, all'epoca dei fatti giudice presso il tribunale di * e * (con riguardo alle contestazioni rispettivamente ascritte), la sanzione della perdita di anzianità di mesi quattro, avendola ritenuta responsabile degli illeciti disciplinari: a) di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g) per avere designato quale consulenti del procedimento penale trattato quale giudice monocratico del tribunale di * (Rg. N. 2931/13 nei confronti di S.R.) il dott. A. e il dott. Y., con cui la stessa aveva una risalente frequentazione, entrambi commercialisti, non indicando le ragioni di tale nomina congiunta e liquidando il compenso in misura superiore a quella prevista dal relativo D.M.; b) di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g) ed f) per aver revocato, quale giudice del tribunale di *, la misura cautelare imposta all' imputato per il reato di stalking, per la mancanza del relativo fascicolo processuale e successivamente, su istanza del difensore della parte civile, che evidenziava pericolo per l'incolumità personale di quest'ultima, ripristinando la misura cautelare, previo parere del PM (incolpazione n. 2 del proc. disc. n. 43/16); c) di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g) ed f) per non avere, quale giudice del tribunale di *, rinviato la causa, per disporre la traduzione dell'imputato B.K. (accusato di cessione di sostanze stupefacenti), nè delibato la sussistenza di una causa di legittimo impedimento a comparire e, dopo avere modificato l'imputazione, non sussistendo alcun potere in capo al giudice di riqualificare la imputazione in corso di causa per un fatto diverso, per avere rimesso la stessa ad altro giudice, violando il principio di immutabilità del giudice, avendo, tra l'altro assegnato un procedimento per il quale è prevista l'udienza preliminare ad un giudice sprovvisto della prima valutazione di professionalità, non sussistendo in capo al giudice alcun potere di provvedere direttamente all'assegnazione di un affare in luogo del presidente del tribunale o di soggetto da lui delegato (incolpazione n. 40 del proc. disc. n. 26/17); d) di plurimi illeciti disciplinari, in violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. g) per avere, quale giudice presso il tribunale di Livorno, nominato consulente il dott. Y., non iscritto all'albo dei consulenti del tribunale di Livorno, con il quale aveva un rapporto di risalente frequentazione (avendo questi assicurato la correzione delle bozze di un romanzo scritto dalla dott.ssa M. (incolpazioni da 1 a 40 del proc. disc. n.. 26/17); assolveva la stessa dalle residue incolpazioni per essere rimasti esclusi gli addebiti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso la dott.ssa X., affidato ad otto motivi. Il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con riguardo alle contestazioni dal n. 1 a 40 del proc. disc. n. 26/2017 vengono eccepiti i seguenti quattro motivi:
1) nullità della decisione per violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. g), nullità della decisione per omissione e contraddittorietà della motivazione in ordine a un punto essenziale della decisione, in quanto, la sezione disciplinare, pur avendo riconosciuto la facoltà del giudice di conferire incarichi a persone non iscritte ad alcun albo, che siano capaci competenti e, quindi, godono della sua fiducia, non ha motivato le ragioni per cui la presunta violazione integrerebbe l'illecito di cui alla lett. g) D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109; 2) nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonchè falsa applicazione di legge relativamente alla ritenuta responsabilità della dott.ssa M. solamente in relazione alla lett. g)., visto il rapporto "di risalente frequentazione con il dott. G., dalla stessa più volte nominato in Livorno consulente tecnico", ritenendo erroneamente la sezione disciplinare che tale circostanza, unitamente all'aver ritenuto che pranzare assieme presso il bar del tribunale, esprimendo, nei confronti di un collega apprezzamenti e fiducia nei confronti del citato consulente, palesando una certa consuetudine con lo stesso, renderebbero illegittime le nomine conferite; 3) nullità della decisione per violazione di legge e difetto di motivazione avendo ritenuto la sezione disciplinare del CSM il collegamento tra la nomina del G. come consulente, con il fatto che vi fosse tra lo stesso e il magistrato "un rapporto di risalente frequentazione" e con l'avvenuta correzione della bozza del romanzo scritto dalla M., non divenendo illegittima la nomina di un consulente per aver pranzato col giudice nel bar del tribunale e avendo "una certa consuetudine con lo stesso", con particolare riferimento ai capi di imputazione precedenti l'anno 2010, anno di pubblicazione del romanzo; 4) nullità della decisione per violazione di legge per essere stata ritenuta sussistente l'ipotesi di cui D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, lett. g), non rappresentando violazione di legge la nomina di un consulente non iscritto all'albo del tribunale cui appartiene il giudice e la liquidazione dei compensi in misura superiore rispetto a quella prevista dal relativo D.M. 2. Tali motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
La sezione disciplinare del CSM, in relazione alle contestazioni dal numero 1 al 40 del proc. 26/2017, ha ritenuto sussistente solamente quella relativa alla lettera g) del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ("grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile").
Viene specificato nella sentenza che non integra una violazione di legge la mancata osservanza dell'art. 22 disp. att. c.p.c. nella parte in cui prescrive che la nomina dei consulenti non iscritti all'albo del tribunale ove è incardinata la causa, può essere fatta dal giudice sentito il Presidente del Tribunale, non trattandosi di norma cogente, la cui inosservanza non produce alcuna nullità.
La nomina di consulenti non iscritti all'albo del Tribunale nella cui circoscrizione di svolge il giudizio non configura, quindi, gli estremi di una violazione disciplinare ascritta qualora sia collegata alle esigenze relative alla giurisdizione, dovendosi invece affermare la sussistenza dell'illecito contestato nel caso in cui la scelta discrezionale sia dettata da motivi personali, come rilevato dal CSM nel caso di specie, "che hanno indotto ad individuare un soggetto legato al magistrato da un rapporto privato di speciale intensità", avendolo nominato consulente in 79 procedimenti, evidenziando tra la dott.ssa M. e il dott. G. un rapporto di risalenti frequentazioni (dal 2004), consolidato dal ringraziamento, con nota veicolata dell'incolpata su Internet, definendolo "splendido correttore di bozze" in occasione della pubblicazione di un romanzo poliziesco da lei scritto.
Nè la dott.ssa M. ha giustificato le plurime nomine del medesimo consulente per la difficoltà di reperirne altri validi, trattandosi di un commercialista, di cui non viene menzionata nei verbali di nomina la particolare competenza in una determinata materia in relazione all'oggetto della gran parte dei giudizi in cui è stato nominato consulente.
3. Relativamente alla contestazione di cui al numero 1 del procedimento disciplinare 43/2016, viene eccepita: 5) nullità della decisione per violazione di legge, difetto di motivazione, non avendo valutato la sezione disciplinare che la nomina di due consulenti era giustificata dalla diversa qualifica di esperto in flussi finanziari per uno di essi ed esperto in tassi bancari per l'altro (senza tuttavia specificare la competenza del G.) trattandosi di procedimento penale nei confronti di un imputato di truffa di molti milioni di Euro in danno del Comune di *, essendo stata la nomina di più periti sollecitata dallo stesso PM, ritenendo insussistente la grave violazione di legge per aver liquidato il compenso su 17 quesiti mentre in realtà sarebbero stati solo 11. La sezione disciplinare del CSM riteneva insussistente l'addebito per la proroga dei termini del deposito della relazione, giustificata dai ritardi nell'acquisizione dei documenti necessari alla elaborazione della risposta, non comportando comunque il mancato rispetto del termine di deposito la nullità o la inutilizzabilità della perizia, ritenendo anche la insussistenza delle condizioni per la sostituzione del perito nel caso in cui non fornisca il proprio parere nel termine fissato.
4. Il motivo è infondato. La sentenza ha ritenuto la responsabilità del magistrato, limitatamente alla contestata violazione degli art. 1 e 2, comma 1, lett. g) per aver nominato il G., non in forza di esigenze legate alla giurisdizione, ma per motivi personali (valendo al riguardo le argomentazioni di cui al punto 2) affermando espressamente che "non sono invece ravvisabili le ulteriori violazioni ipotizzate".
5. Relativamente alla contestazione n. 2 del procedimento disciplinare 43/16 per il quale si è ritenuta la violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a), g) ed f), viene dedotta: 6) nullità della decisione per violazione di legge, ritenendo legittima la revoca della misura cautelare in mancanza del fascicolo d'ufficio, misura cautelare poi ripristinata, su richiesta del P.M., non essendo trascorso il termine della sua efficacia, ritenendo in via subordinata non trattarsi di errore macroscopico.
6. Anche tale rilievo è infondato, costituendo violazione grave ed inescusabile revocare una misura cautelare (divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 182 bis c.p.p., per il reato di stalking) ancora efficace, non essendo scaduto il relativo termine, "per la mancanza del fascicolo d'ufficio", senza acquisire il parere del P.M., salvo poi di ripristinarla, a seguito del ritrovamento del fascicolo, su istanza della parte civile, sia pure richiedendo il parere al P.M. Trattasi di comportamenti abnormi non previsti da alcuna normativa (revoca di una misura cautelare per indisponibilità del fascicolo e misura cautelare personale di natura penale adottata su istanza di una parte privata) e connotati da inescusabile negligenza, non risultando neanche che il giudice avesse disposto presso la cancelleria le dovute ricerche, costringendo la parte offesa a chiedere all'incolpata il ripristino della misura cautelare, segnalando che il fascicolo era stato rinvenuto in cancelleria.
7. In relazione alla contestazione n. 41 del procedimento disciplinare 43/16 per il quale si è ritenuta la violazione delle lett. g) ed f) viene dedotta 7) nullità della decisione per violazione e falsa applicazione di legge, rilevando che il difensore dell'imputato non aveva documentato lo stato di detenzione del proprio assistito, dichiarando solo che lo stesso era detenuto, mancando, quindi la prova dello stato di detenzione, ritenendo la legittimità del rinvio disposto dalla M. ad altra udienza e ad altro magistrato per la diversa qualificazione giuridica del fatto, rilevando comunque la scarsa rilevanza sostanziale del fatto.
8. Anche tale censura è infondata. L'incolpata era a conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato per altra causa, essendo stato dichiarato dal difensore, omettendo, per colpa inescusabile, di rinviare la causa per disporne la traduzione, senza delibare la sussistenza di una causa di legittimo impedimento a comparire, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti in mancanza di un'espressa rinuncia dell'imputato a presenziare al giudizio.
Si è, in particolare, affermato che "l'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è configurabile a carico dell'imputato, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione del proprio impedimento), Cass.Sez. 6, Sentenza n. 2300 del 10/12/2013 Ud. (dep. 20/01/201 4;conf.Cass.Sez. 4, Sentenza n. 19733 del 19/03/2009 Ud. (dep. 08/05/2009) Nel caso di specie sussisteva, invero, in capo al giudice il potere di riqualificare la imputazione in corso di causa, in quanto l'incolpata avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., qualora avesse accertato un fatto diverso da come descritto nel decreto che aveva disposto il giudizio, mentre nella fattispecie il giudice ha solo operato una diversa qualificazione del fatto in relazione al possesso di quattro dosi di cocaina (ritenendo sussistere l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) (cfr. Cass. Sez. 6, 10/05/2017 n. 28262) La ritenuta responsabilità disciplinare per tale capo di incolpazione è, tuttavia, individuabile non nell'avere riqualificato il fatto ma nell'avere rinviato, dopo averla trattata, la causa davanti ad altro giudice impedito a trattare il processo penale, in quanto di prima nomina (D.Lgs. n. 160 del 2006, art. 13, comma 2), in violazione di previsioni tabellari e del principio di immutabilità del giudice.
9. Con l'ultimo motivo viene dedotta violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla sanzione adottata (perdita di 4 mesi di anzianità).
Anche tale motivo è infondato avendo la Sezione disciplinare modulato il trattamento sanzionatorio sulla base degli illeciti accertati e della loro gravità, così come indicati in motivazione e sia pure "per relationem"; essendo stata riconosciuta la responsabilità dell'incolpata, la scelta della sanzione da applicare è stata effettuata, da parte della Sezione disciplinare del CSM non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, con un giudizio di proporzionalità, ancorato alla gravità ed entità delle incolpazioni, tra il fatto addebitato e la sanzione irrogata; nella motivazione si è infatti fatto riferimento alla gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e l'intensità dell'elemento psicologico che rendono incensurabili i criteri di graduazione della sanzione disciplinare (cfr Cass. sez. un 5 maggio 2006, n. 10313, Rv. 589878; Cass. sez. un. 20 dicembre 2006, n. 27172, Rv. 593741; Cass. sez. un. 7 febbraio 2007, n. 2685, Rv. 594870; Cass. sez. un. 8 aprile 2009, n. 865, Rv. 607489).
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018.