Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20066 - pubb. 29/06/2018

Vietato eseguire opere sulle aree ad uso pubblico, anche se di proprietà privata

Cassazione civile, sez. II, 05 Giugno 2018, n. 14367. Est. Federico.


Ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada) – Soggezione delle aree alle norme del Codice della strada – Irrilevanza della titolarità, pubblica o privata, della proprietà – Rilievo della destinazione ad uso pubblico della superficie



Ai fini dell’applicabilità della disciplina del codice della strada, non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -

Dott. VARRONE Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

Il Comune di Maracalagonis propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Condominio "(*)" e di L.S., nonchè del Prefetto di Cagliari, avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l'ordinanza ingiunzione, irrogata ai sensi dell'art. 21 C.d.S., commi 1 e 4, per aver eseguito, senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada (Comune di Maracalagonis),opere sulla pubblica via, poichè la proprietà della strada era rimasta del Condominio.

Il Condominio (*) ed il L.V. hanno resistito con controricorso, illustrato da memorie) mentre il Prefetto di Cagliari non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

 

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Tribunale omesso di esaminare un fatto documentale decisivo per il giudizio, vale a dire il contratto aggiuntivo del 10 gennaio 1977 e la catellonistica stradale comunale apposta sulla via.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1372 e 2643 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per avere il Tribunale ritenuto provata la domanda dei resistenti, in ordine alla proprietà della strada.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, per aver ritenuto che, ai fini dell'applicazione del codice della strada, rilevi la proprietà e non anche la destinazione ad uso pubblico della stessa.

Per ragioni di priorità logica va anzitutto esaminato il terzo motivo, che è fondato e va accolto.

Il giudice di appello ha infatti annullato l'ordinanza-ingiunzione, sul rilievo che la strada su cui erano state eseguite le opere prive di autorizzazione non risultava di proprietà Comunale.

Il giudice di appello, riformando la statuizione del primo giudice, il quale nel respingere il ricorso aveva fatto riferimento all'uso pubblico della strada, affermava che non risultava, fosse intervenuto un provvedimento di acquisizione o una convenzione idonea a far acquisire al Comune la proprietà della strada.

Il tribunale ha dunque ritenuto irrilevante l'uso pubblico della strada, che era stato valorizzato dal primo giudice, affermando che dovesse disapplicarsi la delibera del Comune di Maracalagonis con cui era stata disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio Comunale della rete stradale (comprensiva della strada in oggetto) e di tutti gli accessori e pertinenze, ai sensi dell'art. 70 della Convenzione e del successivo atto aggiuntivo.

Tale statuizione non è conforme a diritto.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ai fini della definizione di "strada", ciò che rileva, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, è la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà.

E' pertanto l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada.

Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (Cass., 17350/2008).

L'accoglimento del terzo motivo assorbe i primi due motivi.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, che si conformerà al seguente principio di diritto:

"ai fini dell'applicabilità della disciplina del codice della strada non rileva la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico, in quanto è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada".

 

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso.

Assorbiti il primo ed il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugna a e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2018.