Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19950 - pubb. 14/06/2018

La sospensione dell’esecuzione del provvedimento di secondo grado gravato da ricorso per cassazione

Appello Roma, 30 Maggio 2018. Est. Russo.


Sospensione provvedimento secondo grado gravato da ricorso per cassazione – Fumus fondatezza impugnazione – Irrilevanza

Sospensione provvedimento secondo grado gravato da ricorso per cassazione – Periculum in mora – Requisiti

Sospensione provvedimento secondo grado gravato da ricorso per cassazione – Liquidazione delle spese – Corte di Cassazione



Ai fini della sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso per cassazione, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave e irreparabile conseguenza dell’esecuzione. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Ai fini della sospensione dell’esecuzione della sentenza di secondo grado la ricorrenza del danno grave e irreparabile va verificata all’esito di una valutazione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un’eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall’esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all’altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all’esecuzione forzata, e, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile e insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che il provvedimento impugnato venga poi cassato. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

La liquidazione delle spese della fase celebrata innanzi alla Corte d’Appello per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di secondo grado impugnata compete alla Corte di Cassazione, attesa la natura provvisoria della pronuncia. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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