Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19917 - pubb. 08/06/2018
Risarcimento danni da mancata interruzione del rapporto bancario in presenza di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e di sana e prudente gestione del credito
Tribunale Torre Annunziata, 20 Aprile 2018. Est. Di Martino.
Fallimento – Legitimatio ad causam del curatore – Risarcimento danni – Causalità omissiva – Responsabilità della banca per violazione della normativa antiriciclaggio
Il curatore fallimentare, quale successore nei rapporti facenti capo al fallito, è legittimato ad agire in giudizio contro la banca per far valere la violazione del dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c. nonché la responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. derivante dal mancato adempimento degli obblighi nascenti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e di sana e prudente gestione del credito.
Il problema della causalità omissiva postula l’individuazione dell’obbligo giuridico, specifico o generico, che impone la tenuta della condotta omessa. La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com’è noto, consiste nell’accertare se l’evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all’omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l’omissione), con l’ulteriore avvertenza che l’evento dannoso dev’essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare.
Va rigettata la domanda proposta dalla curatela al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti dalla mancata interruzione del rapporto bancario in presenza di operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio, che ha consentito la raccolta di un prestito obbligazionario “fuori bilancio” canalizzato sui conti personali degli amministratori, laddove non venga dedotto e provato che la puntuale e diligente segnalazione delle anomalie effettuate sui conti correnti accesi presso la convenuta e l’adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbero evitato, mediante l’intervento della Banca d’Italia, della CONSOB e della Procura della Repubblica, il prosieguo dell’attività illecita ed il conseguente accumulo di ulteriori debiti. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Stefano Vitale
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