Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19485 - pubb. 12/04/2018
Illegittima segnalazione a sofferenza, obbligo di preavviso indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto da segnalare
Tribunale Belluno, 22 Marzo 2018. Est. Santoro.
Illegittima segnalazione a sofferenza – Obbligo di preavviso indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto da segnalare – Obbligo di diligente ed esaustiva istruttoria da cui evincere l’insolvenza – Non utilità di un’istruttoria effettuata ex post – Periculum in mora in re ipsa – Illecito ad effetti permanenti
La segnalazione a sofferenza di un’impresa in Centrali Rischi della Banca d’Italia deve essere preceduta dalla comunicazione di preavviso, il cui onere di avvenuta effettuazione grava sul segnalante.
L’obbligo di preavviso della segnalazione si rinviene dalle previsioni di cui all'art. 125 comma 3 TUB, di cui all'art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e di cui alla Circolare 139 in data 11.2.1991 della Banca d'Italia; in caso di segnalazione a sofferenza, il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza", pur se "tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati".
L'informativa obbligatoria non può che essere intesa come preventiva, tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.
La predetta comunicazione è prevista indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto da segnalare, come stabilito dalla circolare 139/1991 alla sezione I (la cui rubrica è significativamente intitolata “Principi Generali”) par. 1 secondo cui “L’obbligo di segnalare alla Banca d’Italia le suddette informazioni sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato”, non venendo pertanto in rilievo il fatto che il soggetto segnalato sia o meno un consumatore.
L'istituto bancario deve attentamente procedere all'istruttoria per l'accertamento della posizione di sofferenza con la diligenza di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., anche in considerazione del fatto che attiva tale istruttoria unilateralmente, senza contraddittorio con la parte interessata.
La condizione di insolvenza del cliente va intesa non nell'accezione recepita dall'art. 5 della legge fallimentare, bensì come situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito.
È dunque illegittima la segnalazione a sofferenza quando la banca non dimostri di aver effettuato un'istruttoria con riferimento a tutti gli indici (liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreti ingiuntivi), limitandosi, in una sorta di automatismo che certamente contraddice la ratio delle istruzioni richiamate, a verificare solo l’inadempimento del cliente che motivava il mancato pagamento del debito contestandone l’esistenza e la quantificazione.
Alla mancanza di istruttoria non può supplirsi con una valutazione effettuata ex post fondata essenzialmente su fatti successivi a conferma della correttezza della segnalazione già avvenuta (ex ante).
Il “periculum in mora” può essere facilmente desunto da indici presuntivi, posto che la segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili i quali non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale.
Neppure può essere negata la tutela d'urgenza per il semplice decorso del tempo dal momento in cui la segnalazione è stata effettuata, posto che essendosi al cospetto di un illecito a effetti permanenti, il danno può ragionevolmente verificarsi in un momento successivo al compimento dell'attività illegittima, nel momento cioè in cui il soggetto segnalato si trova in concreto nella necessità di dover nuovamente ricorrere al mercato del credito (ed a percepire gli effetti della illegittima segnalazione).
Accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, la banca va condannata affinché provveda all'immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva. (Luciano De Riz) (riproduzione riservata)
Segnalazione di Luciano De Riz
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