Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19435 - pubb. 11/01/2018
Limiti alla cognizione del giudice delegato in sede di riparto
Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2010, n. 393. Est. Ragonesi.
Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Istanza di sostituzione di creditore già ammesso allo stato passivo con altro soggetto - Inammissibilità - Opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva - Necessità - Fondamento
In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, e con riguardo alla disciplina antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche allo stato passivo, essendo detto provvedimento ormai coperto dal giudicato interno; pertanto, un soggetto che, per qualsiasi titolo, intenda surrogarsi nella posizione di un creditore già ammesso al passivo , non può proporre la relativa istanza nella predetta sede, ma deve farlo secondo le regole processuali stabilite dalla legge fallimentare, e, dunque, tramite l'opposizione allo stato passivo o l'insinuazione tardiva di cui all'art. 101 legge fall. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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Mutamento di titolarità del credito, rapporti di garanzia
Subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale già ammesso al passivo - ∙ Oggetto della cognizione del giudice delegato
- ∙ Giudice dellesecuzione e graduazione dei crediti
- ∙ Determinazione e graduazione del credito fondiario e prededuzioni
- ∙ Graduazione dei crediti prededotti in caso di incapienza
- ∙ Questioni relative alla graduazione ed esistenza dei privilegi
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