Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1942 - pubb. 22/12/2009

Diffamazione a mezzo stampa ed internet, luogo del pregiudizio, editore di fatto e direzione e coordinamento abusivi di società terze

Tribunale Cassino, 26 Novembre 2009. Est. Lo Mastro.


Processo civile – Incompetenza per territorio – Tempi e modi dell’eccezione ratione temporis.

Diffamazione a mezzo stampa e a mezzo internet – Diffusione delle notizie a raggiera – Individuazione del luogo in cui si produce il pregiudizio – Domicilio del danneggiato.

Diritti della personalità – Persone giuridiche quali soggetti passivi del reato – Legittimazione ad agire – Danno non patrimoniale.

Diffamazione a mezzo stampa – Editore di fatto – Direzione e coordinamento abusivi di società terze – Responsabilità – Sussistenza.



L’eccezione di incompetenza per territorio, nei casi diversi da quelli indicati dall’art. 28 codice procedura civile, deve essere necessariamente formulata in forma rituale, nei termini di cui all’art. 163, comma 3, n. 7, codice procedura civile, nel testo in vigore al momento dell’introduzione del giudizio. (lc) (riproduzione riservata)

In tema di diffamazione ex art. 595 codice penale si deve tener conto della differenziazione dei mezzi di comunicazione rispetto alla modalità di diffusione delle notizie e, quindi, dei loro effetti. Ne riviene che, diversamente dalla diffamazione a mezzo stampa, ove opera la presunzione di priorità temporale della pubblicità della notizia che si verifica nel luogo di stampa, qualora il reato venga commesso con il mezzo della televisione o di internet (così come nel caso di messa in rete delle note di agenzie giornalistiche), media, questi, che diffondono le notizie e i giudizi “a raggiera” e, sostanzialmente, in modo contestuale, si pone l’esigenza di identificare un unico luogo certo nel quale si produca il pregiudizio effettivo, luogo che deve essere individuato ove il danneggiato aveva il domicilio al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi dei suoi diritti. (lc) (riproduzione riservata)

E’ principio ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza che anche le persone giuridiche sono titolari dei diritti della personalità, quali l’onore e la reputazione, e che possono, quindi, assumere la qualità di soggetti passivi dei delitti contro l’onore, con l’ulteriore, ovvia conseguenza che possono agire per il ristoro del danno non patrimoniale subito per effetto della lesione di tali diritti; l’art. 2059 cod. civ., secondo una lettura costituzionalmente orientata, non disciplina un’autonoma fattispecie di illecito distinta da quella prevista dall’art. 2043 cod. civ., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali. (lc) (riproduzione riservata)

Il confessato editore di fatto è responsabile non solo per gli editoriali a sua firma ma anche, in solido con gli altri convenuti, ove si accerti che diriga e coordini società operative terze in modo abusivo (ex art. 2497 e ss. codice civile.) e, comunque, non nell’interesse del dominato e in modo contrario ai criteri di corretta gestione imprenditoriale e societaria. (lc) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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