Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19342 - pubb. 22/03/2018
Fallimento a seguito di declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato ed effetto devolutivo pieno del reclamo
Cassazione civile, sez. I, 25 Gennaio 2018, n. 1893. Est. Genovese.
Fallimento a seguito di declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti l'inammissibilità - Necessità - Ragioni
Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d’inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso tale sentenza riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato, sicché, ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando, altresì, la sua mancata ammissione al concordato, il giudice adìto ai sensi degli artt. 18 e 162 l.fall., che dichiari la nullità della dichiarazione di fallimento, è tenuto a riesaminare le questioni concernenti l’ammissibilità della procedura concorsuale minore, avuto riguardo alla preferenza manifestata dall’ordinamento per le soluzioni concordate della crisi d’impresa e al coincidente interesse del reclamante a perseguirle. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙
Procedimento prefallimentare
Inammissibilità della proposta - ∙
Oggetto del giudizio
Effetto devolutivo del reclamo - ∙ Dichiarazione di fallimento e improcedibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo
Testo Integrale