Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19187 - pubb. 08/03/2018

Rilevanza ai fini pensionistici del periodo eccedente la durata massima del praticantato

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 28 Novembre 2017, n. 28405. Est. Berrino.


Avvocato - Previdenza - Cassa forense - Praticantato - Periodo eccedente la previgente durata massima di 4 anni - Rilevanza ai fini pensionistici - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



In materia di previdenza forense, il lasso di tempo tra la fine del praticantato, per decorso del termine massimo di durata previsto dalla legge, e il conseguimento dell’abilitazione professionale, non può considerarsi utile ai fini pensionistici, in quanto non coperto da iscrizione presso la Cassa per difetto del presupposto giuridico che la giustifica (abilitazione del praticante o abilitazione professionale). (Nella specie, la S.C., per il principio dell’irretroattività della legge, ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che il libero professionista potesse avvalersi della disciplina di cui all’art. 10 della l. n. 242 del 1988 di elevazione da quattro a sei anni del periodo massimo di praticantato). (massima ufficiale)


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