Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19080 - pubb. 21/02/2018

Illegittima la segnalazione a sofferenza di una società effettuata senza preavviso e senza diligente ed esaustiva istruttoria

Tribunale Lanciano, 12 Febbraio 2018. Pres., est. Cleonice G. Cordisco.


Segnalazione a sofferenza – Obbligo di preavviso – Obbligo di diligente ed esaustiva istruttoria da cui evincere l’insolvenza – Non utilità di un’istruttoria effettuata ex post – Periculum in mora in re ipsa



La segnalazione a sofferenza di un’impresa in Centrali Rischi della Banca d’Italia deve essere preceduta dalla comunicazione di preavviso, il cui onere di avvenuta effettuazione grava sul segnalante.
 
L’obbligo di preavviso della segnalazione si rinviene dalle previsioni di cui all'art. 125 comma 3 TUB, di cui all'art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e di cui alla Circolare 139 in data 11.2.1991 della Banca d'Italia; in caso di segnalazione a sofferenza, il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza", pur se "tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati".

L'informativa obbligatoria non può che essere intesa come preventiva, tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.

Come anche chiarito da Cass. n.21428/07, l'appostazione di un credito a sofferenza non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito ma presuppone l'esercizio di una valutazione e di una ponderazione complessa da parte della banca dalla quale si evinca lo stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente e la riscossione del credito a rischio, con riferimento a tutti i dati sintomatici traibili dalla liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità.

L'istituto bancario deve attentamente procedere all'istruttoria per l'accertamento della posizione di sofferenza con la diligenza di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., anche in considerazione del fatto che attiva tale istruttoria unilateralmente, senza contraddittorio con la parte interessata.

La condizione di insolvenza del cliente va intesa non nell'accezione recepita dall'art. 5 della legge fallimentare, bensì come situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito.

È dunque illegittima la segnalazione a sofferenza quando la banca non dimostri di aver effettuato un'istruttoria nei sensi di cui sopra e con riferimento a tutti gli indici evidenziati, limitandosi, in una sorta di automatismo che certamente contraddice la ratio delle istruzioni richiamate, a verificare solo l’inadempimento del cliente che motivava il mancato pagamento del debito contestandone l’esistenza e la quantificazione.
Alla mancanza di istruttoria non può supplirsi con una valutazione effettuata ex post fondata essenzialmente sul bilancio della società, senza peraltro considerare che, in ogni caso, anche una rilevante esposizione debitoria emergente dal bilancio non potrebbe essere isolatamente considerata, dovendo, piuttosto, essere letta nel contesto di tutte le risultanze contabili nonché di altri inizi di insolvenza quali quelli sopra delineati.

Il “periculum in mora” può essere facilmente desunto da indici presuntivi, posto che la segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili i quali, verosimilmente, non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale.

Acclarata la illegittimità della segnalazione a sofferenza, la banca va condannata affinché provveda all'immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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