Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19036 - pubb. 15/02/2018

Le dichiarazioni riportate dagli ispettori INPS possono essere smentite dalla deposizione testimoniale

Tribunale Cassino, 25 Ottobre 2017. Est. Giuditta Di Cristinzi.


Controversie previdenziali – Efficacia probatoria del verbale ispettivo – Natura di atto pubblico – Affermazione – Dichiarazioni di terzi – Prevalenza della prova testimoniale – Affermazione



I verbali e le attestazioni provenienti dai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali ed assistenziali possono far fede fino a querela di falso solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, al contenuto delle dichiarazioni e di altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto.
Per quanto riguarda, invece, circostanze o fatti accertati per essere stati riferiti da terzi, i verbali degli ispettori, per la loro natura di atto pubblico, hanno un’attendibilità che può essere inficiata da specifiche prove contrarie.
In caso di difformità tra la dichiarazione stragiudiziale all’ispettore e la deposizione testimoniale, si sostiene la prevalenza di quest’ultima, in quanto vera prova assistita dalle garanzie tipiche della presenza e verbalizzazione del giudice, del contraddittorio tra le parti e della responsabilità per falsa testimonianza.
Ne consegue che nel giudizio promosso per l’accertamento dell'insussistenza dell’obbligo contributivo preteso dall’INPS sulla base di un verbale ispettivo, incombe sull’Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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