Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18974 - pubb. 07/02/2018
Assegni divorzili: necessità di specifica richiesta del coniuge e mantenimento del figlio non economicamente indipendente
Tribunale Como, 15 Novembre 2017. Pres., est. Donatella Montanari.
Divorzio – Coniuge separato avente diritto ad assegno di mantenimento – Necessità di specifica richiesta di assegno divorzile – Sussiste
Mantenimento del figlio maggiorenne – Che abbia svolto lavori precari – Indipendenza economica – Non sussiste – Onere del beneficiario di informazione sulla propria situazione reddituale e lavorativa – Sussiste
L’assegno di mantenimento conseguente a separazione consensuale è prestazione ben diversa dall’assegno divorzile, soggetto a specifica disciplina circa l’an ed il quantum debeatur, ed è subordinato a condizioni il cui presupposto (persistenza dello status di separazione) ovviamente viene meno una volta caducati gli effetti civili del vincolo matrimoniale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Non potendo ritenersi che il figlio abbia conseguito la autosufficienza economica per il sol fatto di avere svolto alcuni lavori precari, devesi confermare il contributo economico già concordato tra i genitori con gli accordi separativi. Tuttavia il soggetto alimentando è tenuto a fornire le informazioni relative alle proprie condizioni reddituali e lavorative, onde evitare al debitore dell’assegno i pregiudizi economici che potrebbero derivargli, sul piano fiscale, ove egli per ignoranza incolpevole richiedesse le detrazioni fiscali (per carichi familiari) relativamente al soggetto beneficiario dello assegno, che va quindi onerato della informazione, trimestrale, circa la propria situazione reddituale e lavorativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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