Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18928 - pubb. 01/02/2018

Nullita' della carta di credito revolving in assenza di forma scritta del contratto

Tribunale Chieti, 17 Gennaio 2017. Est. Cozzolino.


Nullita' della carta di credito revolving in assenza di forma scritta del contratto ex art. 117, comma 3 t.u.b. – Obbligo di restituzione a carico del cliente delle sole somme utilizzate e degli interessi legali – Illegittimita' della iscrizione in crif del nominativo del cliente in assenza del preavviso da parte della banca ex artt. 4/comma vii codice deontologico e 125/comma 3 t.u.b.



Deve essere dichiarata nulla la carta di credito c.d. revolving in assenza della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 117, comma 3, del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.). A seguito della declaratoria di nullità del contratto, restano privi di causa i rapporti patrimoniali intercorsi tra le parti, con la conseguenza che sussiste l'obbligo a carico del cliente/consumatore di restituire alla banca la sorte capitale utilizzata, maggiorata dei soli interessi legali.  

E' illegittima l'iscrizione del nominativo del cliente a sofferenza in CRIF, in assenza della notifica al medesimo del preavviso di cui agli artt. 4/comma VII del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi e 125 del T.U.B.. E', altresì, illegittima l'iscrizione a sofferenza in assenza di qualsiasi valutazione del carattere episodico e quantitativamente irrisorio dell'esposizione del debitore nei confronti del partecipante. (Luca Basciani) (Ester Volpe) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Luca Basciani, Ester Volpe


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