Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18725 - pubb. 12/01/2018
Quota dell’ex coniuge sul TFR: non spetta sulle somme costituenti incentivo all’esodo o destinate a previdenza complementare
Tribunale Milano, 18 Maggio 2017. Est. Manfredini.
Divorzio – Diritto dell’ex coniuge al 40% del T.F.R. – Art. 12-bis legge n. 898 del 1970 – Diritto di credito spettante anche sull’eventuale esodo percepito – Esclusione
Divorzio – Diritto dell’ex coniuge al 40% del T.F.R. – Art. 12-bis legge n. 898 del 1970 – Diritto di credito spettante anche sui fondi destinati in previdenza complementare – Esclusione
Il diritto dell’ex coniuge a una quota del TFR dell’ex congiunto, ai sensi dell’art. 12-bis l. 898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che risultino essere destinate a un fondo di previdenza complementare. Infatti, premesso che l’art. 12 bis l. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile la quota del 40% del TFR “percepito” alla cessazione del rapporto di lavoro, è evidente che quanto accantonato su fondo pensione non viene riscosso alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò per il fatto che nel caso in cui il Tfr sia conferito ad un fondo di previdenza complementare, la liquidazione non è riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione. Inoltre, le somme versate non sono riconosciute come liquidazione, ma come pensione integrativa, che viene erogata, nella maggior parte dei casi, in forma di rendita ed in alcuni casi in forma di capitale. In definitiva, tale istituto rientra nella previsione dell’art. 2123 c.c., quale forma di previdenza integrativa, e non nella previsione dell’art. 2120 c.c., al quale si riferisce l’art. 12 bis della legge n. 898/1970. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il diritto dell’ex coniuge a una quota del TFR dell’ex congiunto, ai sensi dell’art. 12-bis l. 898/1970, non compete con riguardo a quelle somme che siano erogate a titolo di incentivo all’esodo. Questo istituto, infatti, ha natura sostanzialmente risarcitoria: erogato nell’ambito di una trattativa tra lavoratore e datore di lavoro finalizzata allo scioglimento del rapporto di lavoro, mira a sostituire mancati guadagni futuri (lucro cessante). A differenza del TFR, dunque, l’incentivo all’esodo non è costituito da somme accantonate durante il pregresso periodo lavorativo “coincidente con il matrimonio”, bensì va a sostituire un (mancato) reddito lavorativo futuro, ed al momento della sua erogazione in alcun modo è “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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