Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18436 - pubb. 14/11/2017

Nullità del contratto d’investimento per violazione di norme imperative: obblighi informativi

Appello Bari, 29 Agosto 2017. Est. Mele.


Contratti finanziari – Violazione di norme imperative – Non inerenti alla validità del contratto – Nullità – Esclusione

Obblighi informativi a carico dell’intermediario – Contenuto – Violazione – Nullità del contratto – Affermazione



La nullità dei contratti di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. In mancanza di espressa previsione di legge, si determina unicamente in caso di violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto, non anche quando le norme violate, seppur imperative, attengono al comportamento dei contraenti, potendo tale violazione configurare soltanto fonte di responsabilità: a) precontrattuale, con conseguenze risarcitorie; b) contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto.
La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art.1418, comma 1, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’obbligo di informazione e l’obbligo di segnalare la non adeguatezza dell’operazione e di indicare “le ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” (art.29 Regolamento Consob 11522/98) confluiscono nell’unitario obbligo di diligenza, di correttezza e di trasparenza dell’intermediario finanziario sancito dall’art.21 del D.lgs. n.58 del 1998.
La dichiarazione del cliente di avere ricevuto esaustiva informazione sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione, contenuta nei modelli di conferimento dell’ordine di negoziazione redatti su modulo prestampato predisposto dalla banca intermediaria è pienamente inidonea ad assolvere agli obblighi informativi prescritti, integrando un’affermazione del tutto riassuntiva e generica circa l’avvenuta completezza dell’informazione sottoscritta dal cliente.
La qualità di operatore qualificato ha un preciso contenuto tecnico-giuridico che non può essere integrato dal mero riferimento all’entità del patrimonio dell’investitore ed alle sue attitudini imprenditoriali.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della banca intermediaria deve pertanto ritenersi fondata, con condanna della stessa al risarcimento dei danni in misura corrispondente al capitale investito.
[Fattispecie relativa alla collocazione dei “bond Cirio”, qualificati dal Giudice come altamente speculativi e, in quanto privi di rating ed emessi da società non soggetta al diritto italiano senza alcun prospetto informativo, tali da non potersi collocare a comuni investitori non qualificati senza uno specifico ordine impartito per iscritto e riportante esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimo Melpignano


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