Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18424 - pubb. 10/11/2017

Danni subiti dal cliente in relazione alla permanenza della procedura esecutiva

Cassazione civile, sez. III, 18 Agosto 2017, n. 20159. Est. Giuseppina Luciana Barreca.


Avvocato - Responsabilità civile - Incarico di agire esecutivamente per recupero credito – Accordo negoziale per il soddisfacimento del credito con impegno del creditore a richiedere l’estinzione dell'esecuzione e la cancellazione del pignoramento – Danni subiti dal cliente in relazione alla permanenza della procedura esecutiva – Prova della comunicazione dell’accordo negoziale – A carico del cliente – Sussistenza



In tema di contratto di patrocinio, grava sul cliente (e non sull'avvocato) l'onere della prova della comunicazione al difensore - incaricato di agire esecutivamente per il recupero di un credito - dell'avvenuto raggiungimento di un accordo, in conseguenza del quale il cliente non solo ha perso interesse alla prosecuzione del procedimento esecutivo, ma, essendo stato soddisfatto, si è anche impegnato a chiedere l'estinzione del processo immobiliare e la cancellazione, a propria cura e spese, della trascrizione del pignoramento. (massima ufficiale)


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