Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18361 - pubb. 01/11/2017
Liquidazione del compenso per le attività stragiudiziali compiute dall’avvocato per la presentazione della domanda di concordato preventivo
Cassazione civile, sez. I, 19 Ottobre 2017, n. 24682. Est. Mercolino.
Concordato preventivo – Attività stragiudiziali compiute dall’avvocato ai fini della presentazione della domanda – Liquidazione unitaria con quelle giudiziali – Discipline di cui al D.M. 24 novembre 1990, n. 392 e di cui al D.M. n. 127 del 2004 – D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
Le attività stragiudiziali compiute dall’avvocato ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo sono strettamente connesse a quella giudiziali, con la conseguenza che le stesse vanno liquidate unitamente a quelle giudiziali in base alla tariffa giudiziale; la natura delle predette attività, consistenti nella partecipazione ad incontri con il liquidatore della società in crisi e con gli altri professionisti sono complementari a quelle riguardanti direttamente lo studio della controversia, la redazione ed il deposito del ricorso e la partecipazione alle fasi successive del procedimento, così da ritenerne giustificata l'aggregazione in un'unica prestazione complessa avente ad oggetto la rappresentanza tecnica e la difesa della debitrice nell’ambito della procedura concorsuale.
A tale conclusione è possibile pervenire sia sulla base della disciplina di cui al D.M. 24 novembre 1990, n. 392 che della disciplina successiva di cui al D.M. n. 127 del 2004, con la precisazione che a principi non diversi s'ispira la nuova disciplina introdotta dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, che ha stabilito i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, in attuazione del nuovo regime introdotto dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 17: nel disporre che la determinazione dei compensi relativi all'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria che abbia luogo in base ai parametri previsti dall'allegata Tabella A - Avvocati, l'art. 11 di detto decreto ribadisce, infatti, espressamente il carattere omnicomprensivo dell'importo risultante dalla loro applicazione, richiamando l'art. 1, comma terzo, secondo cui "i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa", e precisando inoltre, per maggior chiarezza, al comma 8, che "il compenso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Credito del professionista
- ∙ Criteri di verifica del credito del professionista per accesso alla procedura di concordato preventivo
Testo Integrale