Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18273 - pubb. 20/10/2017
In pendenza dei termini per impugnare, è inammissibile il ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento o mantenimento dei figli
Tribunale Roma, 16 Giugno 2017. Est. Monica Velletti.
Provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei figli – Istanza di modifica delle statuizioni emesse dal giudice del primo grado – Pendenza dei termini per proporre impugnazione o pendenza del giudizio di impugnazione – Conseguenze – Inammissibilità del giudizio di modifica per “mancanza di oggetto”
Presupposto per proporre modifica dei provvedimenti di affidamento e mantenimento dei figli è il passaggio in giudicato del provvedimento (ovvero del suo capo) che si intende modificare. Pertanto, per poter proporre istanza di modifica di provvedimento emesso per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della prole è necessario che il decreto sia non più soggetto ad impugnazione, in quanto eventuali richieste di modifica delle statuizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale del primo grado in pendenza dei termini di impugnazione ovvero in pendenza di procedimento di secondo grado sono inammissibili per “mancanza di oggetto” (cfr., per analogia, Cass. 22.4.2002, n.5861). Tale conclusione discende dalla necessità di evitare l’adozione di giudicati contrastanti, in quanto qualora sia stata sottoposta al giudice del secondo grado la valutazione in merito alle statuizioni contenute nel decreto adottato dal giudice di prime cure, investire quest’ultimo di successiva domanda avente oggetto analogo a quello del giudizio di reclamo, farebbe correre il rischio di emissione di provvedimenti tra loro divergenti con indubbia compromissione della certezza del diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale