Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18249 - pubb. 17/10/2017
Domanda di alimenti presentata dal convivente: inammissibile nel procedimento avente ad oggetto le questioni sui figli
Tribunale Roma, 17 Aprile 2017. Est. Monica Velletti.
Convivenza di fatto – Domanda di alimenti – Cumulo processuale con la domanda relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale – Esclusione
La domanda in materia di alimenti presentata dal convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76 del 2016, deve essere introdotta, ex artt. 163 e ss. c.p.c., con atto di citazione e rientra nella competenza del tribunale in composizione monocratica, senza l’intervento del Pubblico ministero. La differenza di rito tra la domanda di alimenti e il procedimento per la disciplina dell’affidamento e mantenimento dei figli minori (rito camerale, di competenza collegiale, con necessario intervento del Pubblico ministero) impone di dichiarare l’inammissibilità della domanda alimentare, in applicazione di quanto disposto dall’art. 40 c.p.c., che consente nello stesso processo un cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (ex artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), escludendo di contro la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ma caratterizzate da riti diversi. Né il cumulo delle domande risulterebbe giustificato da ragioni di economia processuale: poiché se da una parte la trattazione contestuale dei procedimenti eviterebbe ai conviventi una pluralità di processi, dall’altra rischierebbe di rallentare la trattazione delle controversie aventi ad oggetto la disciplina dell’affidamento e del mantenimento dei minori, per le quali il legislatore ha previsto un rito semplificato che, in caso di conflitto genitoriale, consente la rapida adozione di misure definitive nei confronti dei figli. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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