La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18192 - pubb. 10/10/2017
Attività medico-chirurgica, consenso informato e inadeguatezza del modulo informativo
Tribunale Mantova, 04 Luglio 2017. Est. Bernardi.
Attività medico-chirurgica – Consenso informato – Necessità – Inadeguatezza del modulo informativo – Responsabilità del medico e della struttura ospedaliera medica – Sussistenza – Risarcimento del danno – Liquidazione – Criterio
La sottoposizione di un paziente ad intervento chirurgico in forza di un modulo informativo gravemente carente (nel caso di specie in quanto generico in relazione alla tipologia di intervento da praticare, non contenente le possibili complicazioni e il grado di rischio e non sufficientemente descrittivo del decorso post-operatorio) viola il diritto del paziente sia di autodeterminarsi in modo consapevole sia di compiere la propria scelta consultando altre strutture ed è fonte di responsabilità civile per l’ente ospedaliero e il medico.In ordine al quantum del risarcimento, in difetto di previsioni normative e onde evitare l’attribuzione di un valore del tutto arbitrario, occorre individuare un parametro che tenga conto della natura della malattia di cui il paziente era affetto e delle conseguenze comunque patite nonché del sistema risarcitorio previsto dal legislatore per le lesioni micropermanenti (tale essendo il tipo di lesioni subito dal paziente in conseguenza dell’intervento chirurgico eseguito in conformità delle leges artis ma con esito negativo per cause non imputabili al medico), parametro che si individua in una percentuale dell’importo che verrebbe riconosciuto ove si dovesse risarcire il danno biologico residuato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale