Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18112 - pubb. 03/10/2017

Ammortamento c.d. alla francese con tasso variabile: nullità

Tribunale Lucca, 30 Settembre 2016. Est. Niro.


Ammortamento c.d. alla francese con tasso variabile: nullità – CMS mancata indicazione delle modalità di calcolo: nullità – Clausola sui giorni valuta: nullità – Ius variandi, motivazione generica: nullità



È indeterminato l’oggetto del contratto, e dunque nullo ex art. 1418 c.c., che prevede l’ammortamento a rate costanti, predeterminate e composte da una quota progressivamente crescente di capitale ad un tasso di interesse variabile: la rata costante è infatti incompatibile con il tasso variabile. Il finanziamento dovrà, dunque essere ricalcolato al tasso legale vigente all’atto della stipula del contratto.
Nullità della clausola sulla commissione di massimo scoperto ex artt. 1346, 1418 c.c. determinata dalla mancanza di una pattuizione che contenga le modalità di calcolo nonché la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla.
Nullità della clausola sui giorni valuta. In quanto le operazioni bancarie devono essere contabilizzate con riferimento alla data dell’operazione (c.d. valuta effettiva) anziché alla valuta fittizia (anticipata per gli addebiti e posticipata per gli accrediti) applicata dalla banca (Trib. Di Pescara 22.01.2008).
Ius variandi: nullità per l’assoluta genericità e ripetitività delle motivazioni riportate nelle comunicazioni prodotte dalla banca convenuta, nessuna rilevanza potendo attribuirsi alla mancata contestazione da parte del correntista degli estratti conto periodicamente inviati dalla banca sui rapporti obbligatori inter partes, avendo tale difetto di contestazione un’efficacia meramente contabile (Cass. N. 6514/2007; Cass. 11749/2006). (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giampaolo Morini


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