Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1777 - pubb. 07/07/2009

Indennità da esproprio, immissioni acustiche, rilevanza dei limiti normativi e discrezionalità del giudice

Tribunale Mondovì, 16 Giugno 2009. Est. Demarchi.


Espropriazione per pubblica utilità – Indennità previste dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 agli artt. 40 e 46 – Presupposti – Distinzione – Richiedibilità di entrambe da parte dello stesso soggetto – Ammissibilità.

Espropriazione per pubblica utilità – Indennità prevista dall’art. 46 della legge 25 giugno 1865 – Immissioni acustiche – Normale tollerabilità – Rilevanza – Valutazione complessiva dei danni e dei benefici – Equivalenza – Liquidazione dell’indennità – Esclusione.

Espropriazione per pubblica utilità – Indennità prevista dall’art. 46 della legge 25 giugno 1865 – Immissioni acustiche – Limiti normativi – Rilevanza – Potere discrezionale del giudice – Sussistenza – Motivazione – Necessità.



In tema di espropriazione per pubblica utilità, un medesimo soggetto può richiedere sia l’indennità prevista dall’art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sia quella prevista dal successivo art. 46, posto che le due forme di indennità hanno presupposti e finalità del tutto diverse: la prima di attribuire un corrispettivo per la cessione forzosa del bene in conseguenza del suo deprezzamento, la seconda, che trova fondamento nel fatto che la realizzazione dell’opera pubblica può pregiudicare il godimento delle proprietà situate nelle immediate vicinanze, integra piuttosto una sorta di risarcimento per la compressione del diritto dominicale all’utilizzazione dell’opera pubblica realizzata. Nel primo caso, il soggetto danneggiato è parte del procedimento di esproprio per la valutazione della indennità di esproprio vera e propria, nel secondo è invece qualificabile come terzo danneggiato dalla realizzazione dell’opera stessa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di liquidazione dell’indennità prevista dall’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non potranno venire in rilievo le immissioni che, pur essendo superiori a quelle che il fondo tollerava in precedenza, non superino tuttavia la normale tollerabilità. Nell’ambito di una valutazione complessiva, si dovrà poi tener conto anche dei benefici ricevuti ed escludersi ogni tipo di indennità quando danni e benefici si equivalgano. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le immissioni acustiche lamentate fossero già esistenti e che la loro sorgente si sia solo spostata senza aggravio alcuno). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In tema di immissioni sonore, l’indagine sulla normale tollerabilità può anche prescindere dal superamento di determinati limiti normativi, potendo il giudice riscontrare in concreto un’intollerabilità del disturbo acustico anche nel caso in cui lo stesso sia contenuto entro i massimi consentiti nella zona. Deve tuttavia precisarsi che il giudice non può del tutto prescindere dal dato normativo fornito dalla legislazione (o dal regolamento) speciale; al contrario, i parametri fissati dalle norme speciali devono essere normalmente considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, e comunque devono essere tenuti in considerazione nella valutazione giudiziale sulla tollerabilità o meno dell’immissione. Sotto un profilo processuale, si può pertanto ritenere correttamente argomentata una sentenza che ancori, in mancanza di diversi elementi, il criterio della normale tollerabilità al contenimento del rumore entro i limiti normativi, mentre per discostarsi da tale parametro, ritenendo intollerabili i rumori inferiori ai massimi consentiti, il giudice deve motivare in modo specifico, con riferimento alle circostanze che, nel caso concreto, rendono intollerabile tale immissione. Analogo discorso vale per le immissioni che, pur superando i limiti di legge, vengano ritenute non intollerabili; anche in questo caso lo scostamento dal dato normativo presuppone un’adeguata motivazione in concreto da parte del giudice.


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