Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17756 - pubb. 27/07/2017

La liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario finanziario non rende improcedibile il ricorso pendente dinanzi all’ACF

ACF, 18 Luglio 2017, n. 22. Est. Guizzi.


Contratti di intermediazione finanziaria – Liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario finanziario – Improcedibilità del ricorso proposto dinanzi all’Arbitro per le Controversie finanziarie ai sensi dell’art. 83, comma terzo, TUB – Non sussiste

Contratti di intermediazione finanziaria – Liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario finanziario – Natura giurisdizionale o arbitrale del procedimento dinanzi all’Arbitro per le Controversie finanziarie – Non sussiste

Contratti di intermediazione finanziaria – Liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario finanziario – Natura vincolante dell’accertamento compiuto nel merito della pretesa dall’Arbitro per le Controversie finanziarie – Non sussiste

Contratti di intermediazione finanziaria – Liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario finanziario – Necessità per il cliente di far accertare il proprio diritto di concorrere al riparto dell’attivo nelle forme previste dagli artt. 86 e ss. TUB – Sussiste

Contratti di intermediazione finanziaria – Liquidazione coatta amministrativa dell’intermediario finanziario – Procedibilità del procedimento instaurato dinanzi all’Arbitro per le Controversie finanziare anche in pendenza di liquidazione coatta amministrativa – Sussiste



Va rigettata l’eccezione di improcedibilità ai sensi dell’art. 83, comma terzo, TUB del procedimento proposto dinanzi all’Arbitro delle Controversie Finanziarie nei confronti dell’intermediario finanziario sottoposto nelle more a liquidazione coatta amministrativa.
Quello che si svolge davanti all’ACF, infatti, è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia che non può essere parificato ed equiparato a un vero e proprio giudizio di cognizione, neppure in forma arbitrale, cui solo si riferisce la previsione dell’art. 83, comma terzo, TUB, là dove statuisce l’improcedibilità di «qualsiasi azione» già «promossa» contro un intermediario sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa. (David Giuseppe Apolloni) (Debora Spinelli) (riproduzione riservata)

Il termine “azione” deve essere inteso come facente riferimento allo svolgimento di una vera e propria “attività volta a far valere il diritto sostanziale” in un processo avente i caratteri della giurisdizione, sia pure privata e non statuale (come nel caso dell’arbitrato), mentre nel caso del procedimento dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, i caratteri della giurisdizione si rivelano inesistenti, avendo il procedimento (come ha ritenuto, con riferimento all’omologo procedimento dell’ABF, la Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 218 del 4 luglio 2011) connotazioni che attengono sì all’esercizio di una funzione di tipo giustiziale ma che possono riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela. (David Giuseppe Apolloni) (Debora Spinelli) (riproduzione riservata)

Il procedimento innanzi all’ACF ha soltanto la funzione di delibare il merito di una pretesa senza condurre a un accertamento vincolante, come ha ritenuto la Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 218/2011 con riferimento all’omologo procedimento dell’ABF. (David Giuseppe Apolloni) (Debora Spinelli) (riproduzione riservata)

La prosecuzione di un procedimento, come quello innanzi all’ACF non esclude la necessità che il cliente, la cui pretesa sia stata eventualmente riconosciuta fondata dall’Arbitro nei confronti dell’intermediario poi sottoposto alla liquidazione coatta, debba comunque far accertare, nei confronti della Procedura, il suo diritto di concorrere al riparto di quanto realizzato dalla liquidazione dell’attivo nelle forme previste dagli art. 86 ss. TUB, sia perché la “decisione” dell’Arbitro non può ricondursi a quei provvedimenti che darebbero titolo all’ammissione con riserva, ad instar dell’art. 96, 3° comma, n. 3 l. fall., sia perché l’accertamento del passivo non ha oltretutto, in nessun caso, ad oggetto la pretesa sostanziale ma solo il diritto di partecipare al concorso. (David Giuseppe Apolloni) (Debora Spinelli) (riproduzione riservata)

Il procedimento dinanzi all’Arbitro delle Controversie Finanziarie può proseguire nei confronti dell’intermediario anche in pendenza della Procedura di liquidazione coatta amministrativa, salva sempre naturalmente la necessità per il cliente che intenda invocare il “titolo” rappresentato dalla “decisione” dell’ACF di presentare l’istanza di ammissione al passivo, e quindi salva sempre la possibilità per i Commissari liquidatori di valutare liberamente se ed in che limiti riconoscere e ammettere la pretesa già delibata come fondata dall’Arbitro. (David Giuseppe Apolloni) (Debora Spinelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti David Giuseppe Apolloni e Debora Spinelli


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