Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17743 - pubb. 25/07/2017
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie
Tribunale Bologna, 14 Marzo 2017. Est. Costanzo.
Prescrizione – Diritto alla borsa di studio per medici specializzandi – Prescrizione decennale – Applicabilità – Affermazione
Interruzione – Domanda giudiziale – Estinzione del processo per perenzione – Permanenza dell’effetto interruttivo fino alla data di estinzione – Esclusione
Con riferimento al caso concreto del compenso spettante al medico ammesso al corso di specializzazione fra il 1983 e il 1991 opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale come prevista dall’art.4 L.12 novembre 2011, n.183. Dies a quo è il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n.370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio.
Con l’estinzione del processo per mancanza di impulso di parte – fatto cui consegue l’applicazione dell’art.2945, 3° comma, c.c. - viene meno il permanere dell’effetto interruttivo previsto invece dall’art.2945, 2° comma, c.c.. [Nella fattispecie, l’attore aveva precedentemente proposto la medesima domanda in sede di processo amministrativo, poi dichiarato estinto per perenzione. il Tribunale ha dichiarato la prescrizione del diritto riconoscendo come dies a quo la data della proposizione del ricorso e non quella della dichiarazione di estinzione del processo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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