Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17592 - pubb. 04/07/2017

Diritto di accesso alla documentazione prodotta in sede di partecipazione a pubblici incanti a seguito del rifiuto della P.A

T.A.R. Puglia, 27 Giugno 2017. Pres., est. Gaudieri.


Diritto di accesso alla documentazione prodotta in sede di partecipazione a pubblici incanti a seguito del rifiuto della P.A - Ostensione per motivi di riservatezza addotti dalla controinteressata e per l’intervenuta scadenza del termine per impugnare l’aggiudicazione - Sussiste



Pur essendo vero che il diritto di accesso è attribuito (anche) per la tutela non necessariamente giurisdizionale di posizioni giuridicamente rilevanti, esso può tuttavia sussistere a prescindere dall’attualità dell’interesse ad agire per la difesa in via giudiziale di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, né è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo, nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti.
Ciò che compete all’amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull’operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, co. 2, l. n. 241/1990), è dunque la verifica dell’astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell’istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell’accesso. Ma, al contrario, l’amministrazione non può subordinare l’accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria.
La tutela del segreto tecnico o commerciale non può essere eccepita, per la prima volta, in sede di opposizione all’istanza di accesso, dovendo essere tale indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta, come si desume sul piano della ragionevolezza interpretativa, dal fatto che tale indicazione non può costituire un impedimento frapposto ex post dall’aggiudicatario, a tutela della posizione conseguita, nei confronti dell’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte degli altri concorrenti.
Compete, inoltre, all’amministrazione aggiudicataria, in sede di valutazione dell’istanza di accesso eventualmente pervenuta, valutare, sulla base della dichiarazione in precedenza resa dalla offerente poi risultata aggiudicataria, se l’inerenza del documento al segreto tecnico o commerciale si fondi su una “motivata e comprovata dichiarazione”.
La semplice circostanza, peraltro, riportata nella nota sulla riservatezza, che il progetto è prodotto di studi, scelte, esperienza professionale, ed è stato redatto sulla base di studi ed approfondimenti, non può costituire motivazione ad ostacolare l’accesso agli atti, trattandosi di caratteri propri dell’offerta tecnica di qualunque impresa. (Antonello Falco) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonello Falco


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