Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17463 - pubb. 14/06/2017

Applicabilità della riforma Bersani al mutuo rinegoziato

Tribunale Bologna, 15 Maggio 2016. Est. Costanzo.


Contratti bancari – Mutuo per acquisto della prima casa – Rinegoziazione – Estinzione anticipata – Calcolo della penale – Applicabilità della cd. riforma Bersani



In ipotesi di rinegoziazione del mutuo originario stipulato per l’acquisto della prima casa, nella forma di estinzione del precedente mutuo e di stipula di un nuovo mutuo con surrogazione del nuovo mutuante nella garanzia ipotecaria, anche il nuovo mutuo si considera stipulato per l’acquisto della prima casa.

Dunque la penale da applicare, con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.L. n.7/2007 (c.d. Riforma Bersani) è quella stabilita dall’accordo 2 maggio 2007 tra ABI e Associazioni dei consumatori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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