Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17311 - pubb. 24/05/2017

Usura e ripetizione di indebito

Tribunale Savona, 13 Febbraio 2017. Est. Pelosi.


Ripetizione dell’indebito - Conto corrente in essere - Inammissibilità

Ripetizione dell’indebito - Onere di individuazione delle rimesse solutorie

Usura - Onere della prova - Produzione decreti ministeriali - Principio iura novit curia

Usura e commissione di massimo scoperto - Conteggio del TEGM - Istruzioni di Banca d’Italia



La domanda di ripetizione ex art.2033 c.c. è inammissibile se il rapporto di conto corrente era in essere al momento dell’instaurazione del giudizio, posto che detta domanda presuppone un pagamento da parte di chi la esercita a favore della banca.
Più precisamente, un pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, deve tradursi nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens).
Peraltro, non ogni versamento costituisce automaticamente un pagamento in senso tecnico, in presenza di un conto affidato. Infatti, ogni versamento intervenuto su conto affidato con saldo passivo non ha effetto solutorio, ma meramente ripristinatorio della provvista messa a disposizione dalla banca in virtù del contratto di apertura di credito: in pratica, quei versamenti non costituiscono pagamenti. In sostanza, occorre distinguere tra versamenti confluiti in un conto corrente con saldo passivo (cioè con saldo negativo, ma entro il limite dell'affidamento) e rimesse operate invece in conto corrente scoperto (cioè con saldo negativo oltre il limite dell'affidamento o con saldo negativo su un conto corrente privo di affidamento). (Nicola Scopsi) (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)

È onere del cliente attore indicare quali versamenti avrebbero funzione solutoria e non ripristinatoria.
Qualora i versamenti in conto non superano il limite dell'affidamento concesso, questi hanno funzione esclusivamente ripristinatoria della provvista, poiché in tal caso non è ravvisabile alcuna percezione effettiva di denaro da parte della banca ma solo un eventuale incremento del credito utilizzabile da parte del cliente. Ne discende che l’azione promossa ex art. 2033 c.c. è inammissibile, dal momento che non c’è stato alcun pagamento di cui parte attrice può, quindi, pretendere la ripetizione. (Nicola Scopsi) (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)

L’attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l’onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e, comunque, di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, che costituiscono un provvedimento amministrativo e non normativo, con la conseguenza che ad essi non è applicabile il principio iura novit curia.
È essenziale prendere visione dei decreti ministeriali che determinano il TEGM sulla cui base si ottiene il tasso soglia posto che quest’ultimo deve essere confrontato con i tassi convenzionali. (Nicola Scopsi) (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)

Come previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia ante 2009, la Cms è esclusa tra gli oneri che concorrono alla determinazione del TEGM: essa è soggetta a computo separato.
Pertanto, è evidente che i trimestri indicati come usurari da parte attrice che tengano conto della CMS nell’anzidetto calcolo risentono dell’errore di impostazione giuridica di sommare commissione di massimo scoperto e interessi. (Nicola Scopsi) (Sabino Laudadio) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Nicola Scopsi e Sabino Laudadio


Il testo integrale


 


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