Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17284 - pubb. 20/05/2017

Estorsione e usura: la sospensione degli atti esecutivi non è prorogabile

Tribunale Benevento, 13 Marzo 2017. Pres., est. Monteleone.


Estorsione e usura – Sospensione delle procedure esecutive – Provvedimento del Pubblico Ministero – Carattere generale – Necessità di apposito provvedimento del Giudice dell’Esecuzione – Sussiste – Proroga della sospensione – Esclusione



Il 7° comma dell’art.20 L.44/99 riserva in via esclusiva al Pubblico Ministero il potere di sospendere le procedure esecutive e, più in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali.
A fronte del provvedimento favorevole del Pubblico Ministero, avente carattere generale in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso, è necessaria comunque la proposizione di un’istanza e l’adozione di un provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione di ciascuna procedura esecutiva pendente, che sospenda la singola attività già fissata e tutta la procedura per un periodo di tempo predeterminato dalla legge in 300 giorni.
Considerata l’eccezionalità della disciplina della sospensione dei termini (che deve quindi ritenersi di stretta interpretazione) e la necessità di non comprimere, oltre i limiti normativamente previsti, l’esigenza contrapposta dei creditori di veder soddisfatta la propria pretesa; il fatto che l’eventuale rinnovabilità della sospensione trasformerebbe quello che è un effetto legale oggettivo in un provvedimento discrezionale rinnovabile ad libitum, quindi senza più alcuna garanzia per il creditore, che potrebbe vedere vanificata sine die la propria azione esecutiva a causa dei ritardi della P.A.; la circostanza che l’art.20 L.44/99 non prevede la possibilità di proroga o rinnovazione del termine, occorre ritenere che la legge attribuisca al soggetto esecutato la possibilità di ottenere un solo ed unico periodo di sospensione della procedura in corso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Daniele Sferra Carini e Luigi Bottai


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