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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17171 - pubb. 04/05/2017
Il trasporto pubblico tramite app fa concorrenza sleale ai radiotaxi
Tribunale Torino, 22 Febbraio 2017. Est. Di Capua.
Concorrenza – Servizio di trasporto offerto tramite applicazione software – Carattere di trasporto non di linea – Sussiste – Analogia col servizio radio-taxi – Sussiste – Gestione del servizio in violazione delle norme di regolamentazione – Concorrenza sleale con gli esercenti il servizio taxi e radio-taxi – Sussiste
Il servizio offerto tramite una piattaforma informatica che, attraverso un sistema di geo-localizzazione, mette in collegamento coloro che chiedono e offrono servizi di trasporto privato in cambio di corrispettivo (pagato dal trasportato al gestore della piattaforma, che poi la versa al guidatore trattenendo una percentuale quale corrispettivo per i servizi resi disponibili con l’applicazione informatica) rientra nella nozione di “trasporto pubblico non di linea” e funziona sostanzialmente come il tradizionale servizio di radio taxi, ancorché realizzato con modalità più evolute.
Gli strumenti, la clientela e i territori di svolgimento delle rispettive attività sono del tutto analoghi.
Se i conducenti gestiti e organizzati dal gestore della piattaforma non osservano le norme di fonte primaria e secondaria che regolano il trasporto di persone non di linea, poste a garanzia dei cittadini e della loro sicurezza circa i requisiti, le verifiche, i presupposti e l modalità del servizio taxi, l’attività è esercitata in concreto in concorrenza non leale con gli operatori taxi e le cooperative e i consorzi che li riuniscono, attesi l’affrancamento dai costi e dai controlli imposti dalla normativa e la possibilità di applicare tariffe diverse da quelle imposte dalla legge e di variarle a seconda della convenienza del momento.
Quando il mercato ha regole eterodeterminate che impongono limiti a’attività d’impresa, il mancato rispetto di tali regole da parte di alcuni operatori integra una condotta contraria alla legge; ove poi il mancato rispetto di dette regole determini una posizione di vantaggio sul mercato con correlativo pregiudizio dei concorrenti, tale comportamento incide sulla dinamica concorrenziale e diviene quindi anche concorrenzialmente illegittimo.
I conducenti devono ritenersi tutti compartecipi del comportamento di concorrenza sleale, ma anche l gestore della piattaforma informatica, che si comporta né più né meno come una qualsiasi entità di radio-taxi, viola i principi della correttezza tra imprenditori, in misura anche maggiore di quanto possa dirsi per i singoli conducenti abusivi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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