Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16934 - pubb. 21/03/2017
Contratto di prestito cd. monofirma, effetti della sua produzione in giudizio, nullità contrattuale
Tribunale Chieti, 16 Marzo 2017. Est. Turco.
Contratto di finanziamento – Opposizione a decreto ingiuntivo – Contratto sottoscritto solo dalla parte finanziata – Effetti della sua produzione in giudizio – Nullità di protezione – Sussiste
in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti "ex nunc" e non "ex tunc", essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano. Ne consegue che tale meccanismo non opera se l'altra parte abbia "medio tempore" revocato la proposta”. È chiaro che la domanda di nullità proposta dalla opponente, esprimendo una volontà opposta al vincolo contrattuale, non può far ritenere perfezionato il contratto con la successiva produzione in giudizio da parte della banca. Da ciò ne discende la nullità del contratto, con obbligo per la parte opponente di restituire la sola quota capitale, oltre interessi legali detratte le somme fino ad ora corrisposte (Tribunale di Chieti sez. distaccata di Ortona, 16/03/2017). (Daniele Cozza) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Daniele Cozza
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