Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16897 - pubb. 15/03/2017
Prova per testi su 'relazione extraconiugale': inammissibile – 'nuovi compagni' dei genitori separati – assegno perequativo
Tribunale Milano, 18 Gennaio 2017. Est. Laura Stella.
Richieste istruttorie – Adulterio – prova – Capitoli di prova che chiamano il teste a riferire circa una “relazione extraconiugale” – Ammissibilità – Esclusione
Genitori separati – Diritto del genitore ad includere nelle frequentazioni con i figli il nuovo Convivente – Sussiste – Condizioni – Preminente interesse del minore
Mantenimento dei figli – Collocamento dei figli presso uno dei genitori – Genitore non collocatario – Diritto a un assegno di mantenimento per i figli, cd. Perequativo – Condizioni
Non si può interrogare un teste sull’esistenza di una “relazione extraconiugale”, ma semmai sui fatti storici dai quali può desumersi l’esistenza di tale relazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Va rigettata la domanda del genitore volta ad ottenere che il Tribunale inibisca i contatti tra i figli comuni e il nuovo partner dell’altro genitore là dove la relazione tra esso genitore e nuovo compagno si sia consolidata e per il tempo trascorso debba ritenersi che i minori abbiano ormai presumibilmente metabolizzato la presenza – nel caso di specie - del nuovo compagno nella vita della madre. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nel caso di collocamento dei figli presso uno dei genitori, il genitore non collocatario può comunque essere titolare di un assegno di mantenimento – cd. assegno perequativo – a titolo di contributo per far fronte alle spese di mantenimento dei minori nei tempi in cui gli stessi sono con lui. Ciò è possibile alle seguenti condizioni: a) che sussista una evidente disparità reddituale tra le parti; b) che i tempi di permanenza dei figli presso il genitore non collocatario siano particolarmente ampi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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