Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16846 - pubb. 07/03/2017
Ambito di applicazione dell’art. 696-bis c.p.c. e crediti del cliente nei confronti della banca
Tribunale Verona, 06 Marzo 2017. Est. Mirenda.
Processo civile - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Natura - Ambito applicativo - Controversie bancarie
L’istituto dell’accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativa di cui all’art. 696-bis c.p.c., che non presuppone il requisito dell’urgenza, può trovare applicazione, oltre che per l’accertamento dello stato e della qualità di luoghi, cose o persone, e per trarre valutazioni in ordine a cause e danni relativi all’oggetto della verifica, anche allo scopo di accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Per quanto concerne l’ambito bancario, è, pertanto, possibile avvalersi dell’istituto in questione al fine di sottoporre a verifica ogni forma di credito da inadempimento lato sensu inteso, potendosi ravvisare la predicata mancata o inesatta esecuzione (quale titolo su cui fondare il diritto alla restituzione dell’indebito oggettivo, primaria manifestazione del diritto al risarcimento in forma specifica) non solo in via negoziale ma anche extracontrattuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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