Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16840 - pubb. 07/03/2017
Conversione del pignoramento sulla base di incoerente precisazione del credito
Tribunale Bologna, 20 Giugno 2016. Est. Costanzo.
Esecuzione forzata – Precisazione del credito – Incoerente con il credito effettivo – Conversione del pignoramento – Con somma pari al credito come precisato – Responsabilità extracontrattuale del creditore – Non sussiste
Nel semplice fatto della presentazione di una nota riepilogativa del credito nell’ambito di un procedimento giurisdizionale (e dunque di un’attività assertiva suscettibile di contestazioni e di controllo nella sede sua propria) non può configurarsi un atto illecito, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo. [Nella fattispecie, il creditore aveva chiesto il risarcimento del danno asseritamente costituito dalla differenza tra la somma versata in sede di conversione del pignoramento e l’importo del credito come successivamente accertato all’esito di opposizione all’esecuzione.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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