Persone e Misure di Protezione
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16836 - pubb. 03/03/2017
Il richiedente asilo non è un clandestino: discriminatori i manifesti di protesta in tal senso
Tribunale Milano, 23 Febbraio 2017. Est. Martina Flamini.
Affissione di manifesti di protesta da parte di un partito – Manifesti di protesta contro l’accoglienza di richiedenti la protezione internazionale – Identificazione dei medesimi in termini di “clandestini” – Discriminazione “per motivi di nazionalità” – Sussiste – Attribuzione della qualifica di “clandestini” – Effetti – Clima intimidatorio
Affissione di manifesti di protesta da parte di un partito – Manifesti di protesta contro l’accoglienza di richiedenti la protezione internazionale – Identificazione dei medesimi in termini di “clandestini” – Discriminazione “per motivi di nazionalità” – Sussiste
Il termine “clandestino” ha una valenza denigratoria e viene utilizzato come emblema di negatività poiché contraddistingue il comportamento delittuoso (punito con una contravvenzione) di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. sull’immigrazione; con l’epiteto di “clandestino” si fa chiaramente riferimento ad un soggetto abusivamente presente sul territorio nazionale ed è idoneo a creare un clima intimidatorio (implicitamente avallando l’idea che i “clandestini”, non regolarmente soggiornanti in Italia, devono allontanarsi). Si tratta, dunque, di un termine non confacente alla situazione dei richiedenti protezione internazionale, i quali esercitando un diritto fondamentale, chiedono allo Stato italiano di riconoscere loro la protezione internazionale perché temono a ragione di essere perseguitati o perché corrono il rischio effettivo, in caso di rientro nel paese d’origine, di subire un “grave danno”. I richiedenti asilo, pertanto, non possono considerarsi irregolari e non sono, dunque, “clandestini”. L’espressione “clandestini”, evocando l’idea di persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale – alle quali viene pagato “vitto, alloggio e vizi”, a costo di grandi sacrifici chiesti ai cittadini di Saronno, ai quali, invece, vengono tagliate le pensioni e aumentate le tasse – veicola l’idea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini. Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di tale espressione, che ha l’effetto non solo di violare la dignità degli stranieri, richiedenti asilo, appartenenti ad etnie diverse da quelle dei cittadini italiani, ma altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti.(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che costituisse comportamento discriminatorio l’affissione nel territorio comunale circa 70 cartelli recanti il simbolo del partito Lega Nord dal seguente contenuto: “Saronno non vuole i clandestini” “Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse” “Renzi e Alfano complici dell’invasione”; ciò con riferimento all’accoglienza di stranieri qualificabili come richiedenti asilo politico e non anche clandestini, nel senso giuridico del termine). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La discriminazione per motivi di nazionalità opera in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato allo straniero quale effetto della sua appartenenza ad una nazionalità diversa da quella italiana. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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