Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16786 - pubb. 24/02/2017

Centrale rischi: segnalazione a sofferenza, concorso degli operatori bancari e tutela dell’attività imprenditoriale

Tribunale Brindisi, 17 Febbraio 2017. Est. Natali.


Centrale rischi – Segnalazione a sofferenza – Concorso degli operatori bancari – Bilanciamento interesse alla informazione e diritto all’esercizio dell’attività imprenditoriale – Prevalenza



E’ inammissibile l’esercizio del potere-dovere degli operatori bancari di procedere ad una segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi ai cui presupposti abbiano concretamente contribuito a far sorgere attraverso la mancata erogazione dei finanziamenti promessi.
 
Non è meritevole di essere segnalata a sofferenza alla Centrale Rischi, per carenza di disvalore giuridico, una situazione in cui l’impresa non è stata la principale artefice del proprio dissesto che invece sia stato in qualche misura eterodeterminato.
 
Nella valutazione della liceità della segnalazione a sofferenza alla centrale Rischi effettuata da un operatore bancario, il giudizio di bilanciamento, fra l’interesse alla informazione del mercato e il diritto costituzionalmente garantito all’esercizio dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 41 Cost., si deve accordare prevalenza a quest’ultimo per l’incidenza che quella segnalazione assume sull’assetto concorrenziale e sulla stessa sopravvivenza dei soggetti economici. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


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