Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16656 - pubb. 07/02/2017

Le restituzioni per l’estinzione anticipata del finanziamento valgono a calcolare il tasso effettivo

Giudice di Pace Belluno, 10 Settembre 2016. G.d.P. Fabrizio Schioppa.


Usura – Criteri di determinazione del tasso applicato – Computabilità degli importi da restituire per l’estinzione anticipata del finanziamento – Sussiste



Gli oneri che maturano nel corso del rapporto, ancorché pagati anticipatamente, devono essere rimborsati pro quota in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, ma anche le commissioni di intermediazione ed i costi assicurativi. Al loro rimborso è tenuto l’intermediario mutuante.
In assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci dev’essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare.
L’importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.
Al fine di determinare l’effettivo costo dell’operazione di finanziamento in relazione alla sua durata si deve provvedere a ricalcolare gli importi che, alla stregua dei menzionati principi, avrebbero dovuto essere restituiti al cliente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianni Frescura


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