Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16554 - pubb. 19/01/2017
Riqualificazione energetica: le agevolazioni spettano anche se l’immobile è locato
Commissione tributaria regionale Lombardia - Milano, 28 Novembre 2016. Est. Buffone.
Interventi di riqualificazione energetica – Su immobili locali a terzi – Diritto alla agevolazione – Sussiste
Ai sensi dell’art. 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il diritto di portare in detrazione, nella misura consentita, le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è subordinato alla circostanza che gli interventi siano realizzati su «edifici esistenti». La normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti ed ha un obiettivo generalizzato sia oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (cioè abitazioni, uffici, negozi ecc.), sia soggettivo, perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito di impresa”; essa è, dunque, condizionata soltanto al rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, di cui all’art. 4 ss. del DM 19.2.2007, idonei a certificare che l’intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico. Tale diritto generalizzato all’agevolazione trova conferma anche nel testo della norma e del decreto attuativo, art. 2 del DM 19.2.2007, che non prevede eccezioni. Ne consegue che l’agevolazione spetta al titolare del fabbricato a prescindere dalla sua destinazione commerciale: in particolare, il bonus sul risparmio energetico spetta anche sugli immobili locati dalle società, dato che la norma non prevede alcuna preclusione in tal senso (CTR Milano, n. 2549 del 2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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